Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 599

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 599. 
                           (Pignoramento). 
 
  Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non  tutti  i
comproprietari sono obbligati verso il creditore. 
 
  In tal caso del pignoramento  e'  notificato  avviso,  a  cura  del
creditore pignorante, anche agli altri comproprietari,  ai  quali  e'
fatto divieto di lasciare separare dal debitore la  sua  parte  delle
cose comuni senza ordine di giudice. 
 
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