Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 602

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 602. 
                     (Modo dell'espropriazione). 
 
  Quando oggetto dell'espropriazione e' un bene gravato da pegno o da
ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la  cui  alienazione  da
parte del debitore e' stata  revocata  per  frode,  si  applicano  le
disposizioni contenute nei  capi  precedenti,  in  quanto  non  siano
modificate dagli articoli che seguono. 
 
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