Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 602.
(Modo dell'espropriazione).
Quando oggetto dell'espropriazione e' un bene gravato da pegno o da
ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da
parte del debitore e' stata revocata per frode, si applicano le
disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano
modificate dagli articoli che seguono.