Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 623.
(Limiti della sospensione).
Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice
davanti al quale e' impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione
forzata non puo' essere sospesa che con provvedimento del giudice
dell'esecuzione.