Testo in vigore dal 21 agosto 2015
Art. 631-bis.
(( (Omessa pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche) ))
((Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non e'
effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al
creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo
esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del
processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo
630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente
articolo non si applica quando la pubblicita' sul portale non e'
stata effettuata perche' i sistemi informatici del dominio giustizia
non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata
a norma dell'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione
del presente codice)).
((148))
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AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che
"Le disposizioni di cui [...] all'articolo 13, comma 1, [...] lettera
ee) [...] si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo
161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile".