Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 669 - Ter decies

Testo in vigore dal 11 settembre 2005

                         Art. 669-terdecies. 
             (Reclamo contro i provvedimenti cautelari) 
 
  ((Contro l'ordinanza con la quale e' stato  concesso  o  negato  il
provvedimento cautelare e' ammesso reclamo nel termine perentorio  di
quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione
o dalla notificazione se anteriore)). ((113a)) ((115)) ((116)) 
 
  Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale
si propone al collegio, del quale non puo' far parte il  guidice  che
ha  emanato  il  provvedimento  reclamato.  Quando  il  provvedimento
cautelare e' stato  emesso  dalla  Corte  d'Appello,  il  reclamo  si
propone ad altra sezione della stessa  Corte  o,  in  mancanza,  alla
Corte d'Appello piu' vicina. (88) (90) 
 
  Il procedimento e' disciplinato dagli articoli 737 e 738. 
 
  ((Le  circostanze  e  i  motivi  sopravvenuti  al   momento   della
proposizione del reclamo debbono essere proposti,  nel  rispetto  del
principio  del  contraddittorio,  nel   relativo   procedimento.   Il
tribunale  puo'  sempre  assumere  informazioni  e  acquisire   nuovi
documenti. Non  e'  consentita  la  rimessione  al  primo  giudice)).
((113a)) ((115)) ((116)) 
 
  Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti  giorni
dal deposito del ricorso, ordinanza  non  impugnabile  con  la  quale
conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare. 
 
  Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il
presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo,  quando
per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi  grave  danno,  puo'
disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione
o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione. (67) (71) (72) 
 
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AGGIORNAMENTO (67) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha  disposto  (con  l'art.  92,  comma  1)  che  "Fatta
eccezione per la disposizione di  cui  all'articolo  1,  la  presente
legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti  a  tale
data  si  applicano,  fino  al  2  gennaio  1994,   le   disposizioni
anteriormente vigenti." 
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AGGIORNAMENTO (71) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 20-23 giugno 1994, n. 253  (in
G.U. 1a  s.s.  29/6/1994,  n.  27)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  669-terdecies  del  codice  di   procedura
civile, nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto, anche
avverso l'ordinanza  con  cui  sia  stata  rigettata  la  domanda  di
provvedimento cautelare". 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per
la disposizione di cui all'articolo 1, la  presente  legge  entra  in
vigore il 1  gennaio  1993.  Ai  giudizi  pendenti  a  tale  data  si
applicano, fino al 30  aprile  1995,  le  disposizioni  anteriormente
vigenti." 
  Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 dicembre 1994, n. 673 nel modificare l'art. 74, comma 2 della L.
26 novembre 1990, n. 353 ha conseguentemente disposto (con l'art.  4,
comma 5) che "Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e  86  della  legge  26
novembre 1990, n. 353, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  si
applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente   decreto;   tutti   i   sequestri
anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con  sentenza,
anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza  di  convalida
ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano
stati concessi.". 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.  51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (113a) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla  L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115
convertito con modificazioni dalla L.  17  agosto  2005,  n.  168  ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater)  che  le  presenti  modifiche
decorrono dal 1° gennaio 2006. 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  2,  comma  3-quinquies)  che  "Le
disposizioni di cui ai  commi  3,  lettere  b-bis),  b-ter),  c-bis),
c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano  ai  giudizi
civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006." 
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AGGIORNAMENTO (115) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla  L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre  2005,  n.
263  ha  disposto  (con  l'art.  2,  comma   3-quinquies)   che   "Le
disposizioni di cui ai  commi  3,  lettere  b-bis),  b-ter),  c-bis),
c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter),  3-bis,  e  3-ter,
lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e  si  applicano  ai
procedimenti instaurati successivamente a tale  data  di  entrata  in
vigore." 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla  L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre  2005,  n.
273 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51  ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che  "Le  disposizioni  di
cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter),  c-bis),  c-ter),  c-quater),
c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera  a),  entrano
in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti  instaurati
successivamente a tale data di entrata in vigore." 
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