Art. 669-terdecies.
(Reclamo contro i provvedimenti cautelari)
((Contro l'ordinanza con la quale e' stato concesso o negato il
provvedimento cautelare e' ammesso reclamo nel termine perentorio di
quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione
o dalla notificazione se anteriore)). ((113a)) ((115)) ((116))
Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale
si propone al collegio, del quale non puo' far parte il guidice che
ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento
cautelare e' stato emesso dalla Corte d'Appello, il reclamo si
propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla
Corte d'Appello piu' vicina. (88) (90)
Il procedimento e' disciplinato dagli articoli 737 e 738.
((Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della
proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del
principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il
tribunale puo' sempre assumere informazioni e acquisire nuovi
documenti. Non e' consentita la rimessione al primo giudice)).
((113a)) ((115)) ((116))
Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni
dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale
conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il
presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando
per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, puo'
disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione
o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione. (67) (71) (72)
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta
eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente
legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti."
--------------
AGGIORNAMENTO (71)
La Corte Costituzionale con sentenza 20-23 giugno 1994, n. 253 (in
G.U. 1a s.s. 29/6/1994, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 669-terdecies del codice di procedura
civile, nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto, anche
avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di
provvedimento cautelare".
---------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per
la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in
vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si
applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti."
Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito con modificazioni dalla
L. 6 dicembre 1994, n. 673 nel modificare l'art. 74, comma 2 della L.
26 novembre 1990, n. 353 ha conseguentemente disposto (con l'art. 4,
comma 5) che "Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26
novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si
applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri
anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza,
anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida
ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano
stati concessi.".
-------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
---------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il
presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
--------------
AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115
convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che le presenti modifiche
decorrono dal 1° gennaio 2006.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le
disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis),
c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi
civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006."
--------------
AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le
disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis),
c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter,
lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in
vigore."
--------------
AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n.
273 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater),
c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano
in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati
successivamente a tale data di entrata in vigore."