Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 623

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 623. 
                     (Limiti della sospensione). 
 
  Salvo che la sospensione sia disposta dalla  legge  o  dal  giudice
davanti al quale  e'  impugnato  il  titolo  esecutivo,  l'esecuzione
forzata non puo' essere sospesa che  con  provvedimento  del  giudice
dell'esecuzione. 
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