Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 623. (Limiti della sospensione). Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale e' impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non puo' essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione.