Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 170

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

                              Art. 170. 
 
                ((Esecuzione sui beni e sui frutti.)) 
 
  ((La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di  essi  non  puo'
aver luogo  per  debiti  che  il  creditore  conosceva  essere  stati
contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia)). 
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