Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 601

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 601. 
                            (Divisione). 
 
  Se si  deve  procedere  alla  divisione,  l'esecuzione  e'  sospesa
finche' sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra  le
parti  o  pronunciata  una  sentenza  avente  i  requisiti   di   cui
all'articolo 627. 
 
  Avvenuta  la  divisione,  la  vendita  o  l'assegnazione  dei  beni
attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute  nei  capi
precedenti. 
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