Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 601.
(Divisione).
Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione e' sospesa
finche' sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le
parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui
all'articolo 627.
Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni
attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi
precedenti.