Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 618

Testo in vigore dal 01 marzo 2006

                              Art. 618. 
            (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione). 
 
  Il  giudice  dell'esecuzione  fissa  con   decreto   l'udienza   di
comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la
notificazione del ricorso e del decreto, e da', nei casi  urgenti,  i
provvedimenti opportuni. 
 
  ((All'udienza  da'  con  ordinanza  i  provvedimenti  che   ritiene
indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso  fissa  un
termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito,  previa
iscrizione a ruolo  a  cura  della  parte  interessata,  osservati  i
termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti,
ridotti  della  meta'.  La  causa  e'   decisa   con   sentenza   non
impugnabile)). 
 
  Sono altresi' non  impugnabili  le  sentenze  pronunciate  a  norma
dell'articolo precedente primo comma. 
 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che " Il presente decreto legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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