Art. 618.
(Provvedimenti del giudice dell'esecuzione).
Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di
comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la
notificazione del ricorso e del decreto, e da', nei casi urgenti, i
provvedimenti opportuni.
((All'udienza da' con ordinanza i provvedimenti che ritiene
indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un
termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa
iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i
termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti,
ridotti della meta'. La causa e' decisa con sentenza non
impugnabile)).
Sono altresi' non impugnabili le sentenze pronunciate a norma
dell'articolo precedente primo comma.
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51, come modificato dalla L. 16
giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il
presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."