Testo in vigore dal 01 marzo 2006
Art. 619.
(Forma dell'opposizione).
Il terzo che pretende avere la proprieta' o altro diritto reale sui
beni pignorati puo' proporre opposizione con ricorso al giudice
dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione
dei beni.
Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti
davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del
ricorso e del decreto.
((Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne da'
atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad
assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo
ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresi' in questo caso
anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi
dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore)).