Art. 560.
(( (Modo della custodia). ))
((Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto
a norma dell'articolo 593.
Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinche' il debitore
e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza
del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrita'.
Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il
possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di
trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.
Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che
l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.
Le modalita' del diritto di visita sono contemplate e stabilite
nell'ordinanza di cui all'articolo 569.
Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione
dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora
sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando
l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di
buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del
suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che
la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non e' abitato dal
debitore e dal suo nucleo familiare.
Al debitore e' fatto divieto di dare in locazione l'immobile
pignorato se non e' autorizzato dal giudice dell'esecuzione.
Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato
e' abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non puo' mai
disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia
del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586)).
((157))
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AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263 non prevede piu' (con l'art. 2, comma 3, lettera e)) la modifica
della rubrica e l'introduzione di un comma prima del comma 1 e di due
commi alla fine dell'art. 560.
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263, ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le
disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e
3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in
vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure
esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia
e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei
creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se
avvenuto prima del 1° gennaio 2006."
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AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la
vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo
2006."
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AGGIORNAMENTO (150)
Il D.L. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla L.
30 giugno 2016, n. 119 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che la
modifica del comma 4 del presente articolo si applica agli ordini di
liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per
espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 4-bis) che "La richiesta
di visita di cui all'articolo 560, quinto comma, quarto periodo, del
codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera d),
numero 2), del presente articolo, e' formulata esclusivamente
mediante il portale delle vendite pubbliche a decorrere dal
novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis".
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AGGIORNAMENTO (157)
Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni
dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 4, comma 4)
che "Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si
applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto".