Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 560

Testo in vigore dal 13 febbraio 2019

                              Art. 560. 
                    (( (Modo della custodia). )) 
 
  ((Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il  conto
a norma dell'articolo 593. 
  Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinche' il  debitore
e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con  la  diligenza
del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrita'. 
  Il debitore e i familiari che con  lui  convivono  non  perdono  il
possesso dell'immobile e delle sue  pertinenze  sino  al  decreto  di
trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma. 
  Il debitore  deve  consentire,  in  accordo  con  il  custode,  che
l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti. 
  Le modalita' del diritto di visita  sono  contemplate  e  stabilite
nell'ordinanza di cui all'articolo 569. 
  Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione
dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo  familiare,  qualora
sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti,  quando
l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di
buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei  membri  del
suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che
la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non  e'  abitato  dal
debitore e dal suo nucleo familiare. 
  Al debitore e'  fatto  divieto  di  dare  in  locazione  l'immobile
pignorato se non e' autorizzato dal giudice dell'esecuzione. 
  Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile  pignorato
e' abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non puo'  mai
disporre il rilascio dell'immobile pignorato  prima  della  pronuncia
del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586)). 
 
                                                              ((157)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (115) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263 non prevede piu' (con l'art. 2, comma 3, lettera e)) la  modifica
della rubrica e l'introduzione di un comma prima del comma 1 e di due
commi alla fine dell'art. 560. 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263, ha inoltre disposto (con  l'art.  2,  comma  3-sexies)  che  "Le
disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e
3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis),  d),  e)  ed  f),  entrano  in
vigore il 1°  gennaio  2006  e  si  applicano  anche  alle  procedure
esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando  tuttavia
e'  gia'  stata  ordinata  la  vendita,  la  stessa  ha   luogo   con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento  dei
creditori non  muniti  di  titolo  esecutivo  conserva  efficacia  se
avvenuto prima del 1° gennaio 2006." 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni  dalla  L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005,  n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006,  n.  51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che  "Le  disposizioni  di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,  lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il  1°  marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive  pendenti  a  tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata  la
vendita,  la  stessa  ha   luogo   con   l'osservanza   delle   norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima  del  1°  marzo
2006." 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (150) 
  Il D.L. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla  L.
30 giugno 2016, n. 119 ha disposto (con l'art. 4,  comma  4)  che  la
modifica del comma 4 del presente articolo si applica agli ordini  di
liberazione disposti, nei  procedimenti  di  esecuzione  forzata  per
espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 4-bis) che  "La  richiesta
di visita di cui all'articolo 560, quinto comma, quarto periodo,  del
codice di procedura civile,  introdotto  dal  comma  1,  lettera  d),
numero  2),  del  presente  articolo,  e'  formulata   esclusivamente
mediante  il  portale  delle  vendite  pubbliche  a   decorrere   dal
novantesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (157) 
  Il D.L. 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 4, comma 4)
che "Le disposizioni introdotte  con  il  presente  articolo  non  si
applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto". 
Top