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Testo in vigore dal 04 luglio 2009
Art. 616.
(Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto
dall'opposizione).
Se competente per la causa e' l'ufficio giudiziario al quale
appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine
perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le
modalita' previste in ragione della materia e del rito, previa
iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i
termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti,
ridotti della meta'; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio
giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la
riassunzione della causa.((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 18 GIUGNO 2009,
N.69)).((125))
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AGGIORNAMENTO (125)
La L. 18 giugno 2009, n. 69, ha disposto (con l'art. 58, comma 2)
che "Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in
vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616
del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni
per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati
dalla presente legge."