Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 616

Testo in vigore dal 04 luglio 2009

                              Art. 616. 
(Provvedimenti    sul    giudizio    di     cognizione     introdotto
                         dall'opposizione). 
 
  Se competente per  la  causa  e'  l'ufficio  giudiziario  al  quale
appartiene  il  giudice  dell'esecuzione  questi  fissa  un   termine
perentorio per l'introduzione  del  giudizio  di  merito  secondo  le
modalita' previste in  ragione  della  materia  e  del  rito,  previa
iscrizione a ruolo, a  cura  della  parte  interessata,  osservati  i
termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti,
ridotti della meta'; altrimenti rimette la causa dinanzi  all'ufficio
giudiziario  competente  assegnando  un  termine  perentorio  per  la
riassunzione della causa.((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 18 GIUGNO 2009,
N.69)).((125)) 
 
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AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 18 giugno 2009, n. 69, ha disposto (con l'art. 58,  comma  2)
che "Ai giudizi pendenti in primo  grado  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e  616
del codice di procedura civile e l'articolo  118  delle  disposizioni
per l'attuazione del codice  di  procedura  civile,  come  modificati
dalla presente legge." 
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