Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 173 - Bis

Testo in vigore dal 21 agosto 2015

 
                            Art 173-bis. 
 
    (Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto). 
 
  L'esperto provvede alla redazione della relazione  di  stima  dalla
quale devono risultare: 
  1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e  dei  dati
catastali; 
  2) una sommaria descrizione del bene; 
  3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da
terzi, del titolo in base  al  quale  e'  occupato,  con  particolare
riferimento  alla  esistenza  di   contratti   registrati   in   data
antecedente al pignoramento; 
  4) l'esistenza di formalita', vincoli  o  oneri,  anche  di  natura
condominiale,  gravanti   sul   bene,   che   resteranno   a   carico
dell'acquirente,  ivi  compresi  i  vincoli  derivanti  da  contratti
incidenti sulla attitudine edificatoria  dello  stesso  o  i  vincoli
connessi con il suo carattere storico-artistico; 
  5) l'esistenza di formalita', vincoli  e  oneri,  anche  di  natura
condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno  non
opponibili all'acquirente; 
  6) la verifica della regolarita' edilizia e  urbanistica  del  bene
nonche' l'esistenza della dichiarazione di  agibilita'  dello  stesso
previa acquisizione o aggiornamento del certificato  di  destinazione
urbanistica previsto dalla vigente normativa; 
  7) in caso di opere abusive, il controllo della  possibilita'  di
sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della  stessa;
altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione  di  istanze  di
condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza  della
quale l'istanza sia stata presentata, lo stato  del  procedimento,  i
costi per il conseguimento del titolo in  sanatoria  e  le  eventuali
oblazioni gia' corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la
verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa
eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle
condizioni previste dall'articolo 40, sesto  comma,  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  specificando  il
costo per il conseguimento del titolo in sanatoria; 
  8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello
o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che
il diritto sul bene del debitore pignorato sia di  proprieta'  ovvero
derivante da alcuno dei suddetti titoli; 
  9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di  gestione
o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie  gia'  deliberate
anche se il relativo debito non  sia  ancora  scaduto,  su  eventuali
spese condominiali non pagate negli ultimi due  anni  anteriori  alla
data della perizia, sul corso di  eventuali  procedimenti  giudiziari
relativi al bene pignorato. 
 
  L'esperto, prima di ogni attivita', controlla  la  completezza  dei
documenti  di  cui  all'articolo  567,  secondo  comma,  del  codice,
segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei. 
 
  L'esperto, terminata la relazione,  ne  invia  copia  ai  creditori
procedenti o intervenuti e al  debitore,  anche  se  non  costituito,
almeno  trenta  giorni  prima  dell'udienza  fissata   ai   sensi
dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta  elettronica  certificata
ovvero, quando cio' non e' possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta
ordinaria. 
 
  Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purche'
abbiano provveduto, almeno  quindici  giorni  prima,  ad  inviare  le
predette note al perito, secondo le modalita' fissate al terzo comma;
in  tale  caso  l'esperto  interviene  all'udienza  per   rendere   i
chiarimenti.(25)(26)(27) 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L.  30  giugno  2005,  n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168  ha
disposto (con l'art. 2, comma  3-quater)  che  la  presente  modifica
decorre dal 1° gennaio 2006. 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  2,  comma  3-quinquies)  che  "Le
disposizioni di cui ai  commi  3,  lettere  b-bis),  b-ter),  c-bis),
c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano  ai  giudizi
civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006.". 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre  2005,  n.
263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che  "Le  disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri  da  2)  a  43-bis),  e  3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di  entrata  in  vigore.  Quando  tuttavia  e'  gia'  stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle  norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1°  gennaio
2006.". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre  2005,  n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni  di  cui
ai commi 3, lettera e), numeri da 2)  a  43-bis),  e  3-ter,  lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il  1°  marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive  pendenti  a  tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata  la
vendita,  la  stessa  ha   luogo   con   l'osservanza   delle   norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima  del  1°  marzo
2006". 
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