Art 173-bis.
(Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto).
L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla
quale devono risultare:
1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati
catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da
terzi, del titolo in base al quale e' occupato, con particolare
riferimento alla esistenza di contratti registrati in data
antecedente al pignoramento;
4) l'esistenza di formalita', vincoli o oneri, anche di natura
condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico
dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti
incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli
connessi con il suo carattere storico-artistico;
5) l'esistenza di formalita', vincoli e oneri, anche di natura
condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non
opponibili all'acquirente;
6) la verifica della regolarita' edilizia e urbanistica del bene
nonche' l'esistenza della dichiarazione di agibilita' dello stesso
previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione
urbanistica previsto dalla vigente normativa;
7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilita' di
sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa;
altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di
condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della
quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i
costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali
oblazioni gia' corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la
verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa
eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle
condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28
febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il
costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;
8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello
o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che
il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprieta' ovvero
derivante da alcuno dei suddetti titoli;
9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione
o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie gia' deliberate
anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali
spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla
data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari
relativi al bene pignorato.
L'esperto, prima di ogni attivita', controlla la completezza dei
documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice,
segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.
L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori
procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito,
almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata ai sensi
dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta elettronica certificata
ovvero, quando cio' non e' possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta
ordinaria.
Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purche'
abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le
predette note al perito, secondo le modalita' fissate al terzo comma;
in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i
chiarimenti.(25)(26)(27)
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AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica
decorre dal 1° gennaio 2006.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le
disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis),
c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi
civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006.".
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio
2006.".
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui
ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la
vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo
2006".