Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 549

Testo in vigore dal 21 agosto 2015

                              Art. 549. 
                (Contestata dichiarazione del terzo). 
 
  ((Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della
mancata  dichiarazione  del   terzo   non   e'   possibile   l'esatta
identificazione del credito o dei beni del debitore in  possesso  del
terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede  con
ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio  tra
le parti e con il terzo.)) L'ordinanza produce effetti  ai  fini  del
procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento  di
assegnazione ed e' impugnabile nelle  forme  e  nei  termini  di  cui
all'articolo 617. 
                                                              ((148)) 
 
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AGGIORNAMENTO (148) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23,  comma  9)  che
"Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da  quelle  indicate
nel presente articolo, si applicano anche  ai  procedimenti  pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando  e'  gia'
stata  disposta  la  vendita,  la  stessa  ha  comunque   luogo   con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le  disposizioni
di cui al presente decreto  si  applicano  quando  il  giudice  o  il
professionista delegato dispone una nuova vendita". 
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