Versioni
Testo in vigore dal 21 agosto 2015
Art. 549.
(Contestata dichiarazione del terzo).
((Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della
mancata dichiarazione del terzo non e' possibile l'esatta
identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del
terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con
ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra
le parti e con il terzo.)) L'ordinanza produce effetti ai fini del
procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di
assegnazione ed e' impugnabile nelle forme e nei termini di cui
all'articolo 617.
((148))
--------------
AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 9) che
"Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate
nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia'
stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il
professionista delegato dispone una nuova vendita".