Art. 591-bis.
(Delega delle operazioni di vendita).
Il giudice dell'esecuzione, ((salvo quanto previsto al secondo
comma,)) con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di
vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, ((delega)) ad un
notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato
ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui
all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente
codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le
modalita' indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la
medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo
svolgimento delle operazioni delegate, le modalita' della
pubblicita', il luogo di presentazione delle offerte ai sensi
dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte,
alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto.
Si applica l'articolo 569, quarto comma. ((148))
((Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori,
ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di
vendita a tutela degli interessi delle parti.)) ((148))
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma
dell'articolo 568, ((primo)) comma, tenendo anche conto della
relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi
dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate
dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle
disposizioni di attuazione del presente codice; ((148))
2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti,
dall'articolo 576, secondo comma;
3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli
ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;
4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile
a norma dell'articolo 581;
5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui
all'articolo 583;
6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul
versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo
comma;
7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590 ((e 591,
terzo comma)); ((148))
8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la
presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;
9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto
dall'articolo 587;
10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte
dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
11) alla esecuzione delle formalita' di registrazione, trascrizione
e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione
dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti
per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonche'
all'espletamento delle formalita' di cancellazione delle trascrizioni
dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto
di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi
dell'articolo 586;
12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua
trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le
eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;
13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione
delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante
bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non
risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del
depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui
sono pervenute le somme accreditate.
Nell'avviso di cui all'articolo 570 e' specificato che tutte le
attivita', che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere
compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal
cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal
professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo
indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica
l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente
codice.
Il professionista delegato provvede altresi' alla redazione del
verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le
circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le
generalita' delle persone presenti, la descrizione delle attivita'
svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con
l'identificazione dell'aggiudicatario.
Il verbale e' sottoscritto esclusivamente dal professionista
delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale
di cui all'articolo 579, secondo comma.
Se il prezzo non e' stato versato nel termine, il professionista
delegato ne da' tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il
fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo con le modalita' stabilite ai
sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista
delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza
indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se
previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di
destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo
processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione
del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia
luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo
591. Contro il decreto previsto nel presente comma e' proponibile
l'opposizione di cui all'articolo 617.
Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una
banca o su un conto postale indicati dal giudice.
I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al
giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista
delle operazioni di vendita.
((Il giudice dell'esecuzione, sentito l'interessato, dispone la
revoca della delega delle operazioni di vendita se non vengono
rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle
operazioni, salvo che il professionista delegato dimostri che il
mancato rispetto dei termini o delle direttive sia dipeso da causa a
lui non imputabile.)) ((148))
(116)
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AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.
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AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la
vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo
2006."
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AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 9) che
"Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate
nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia'
stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il
professionista delegato dispone una nuova vendita".