Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 591 - Bis

Testo in vigore dal 21 agosto 2015

                            Art. 591-bis. 
                (Delega delle operazioni di vendita). 
 
  Il giudice dell'esecuzione,  ((salvo  quanto  previsto  al  secondo
comma,)) con  l'ordinanza  con  la  quale  provvede  sull'istanza  di
vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo  comma,  ((delega))  ad  un
notaio avente preferibilmente sede nel circondario o  a  un  avvocato
ovvero a un commercialista, iscritti  nei  relativi  elenchi  di  cui
all'articolo 179-ter delle disposizioni di  attuazione  del  presente
codice,  il  compimento  delle  operazioni  di  vendita  secondo   le
modalita' indicate al terzo comma del medesimo articolo 569.  Con  la
medesima  ordinanza  il  giudice  stabilisce  il   termine   per   lo
svolgimento   delle   operazioni   delegate,   le   modalita'   della
pubblicita',  il  luogo  di  presentazione  delle  offerte  ai  sensi
dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle  offerte,
alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto.
Si applica l'articolo 569, quarto comma. ((148)) 
 
  ((Il giudice non  dispone  la  delega  ove,  sentiti  i  creditori,
ravvisi l'esigenza  di  procedere  direttamente  alle  operazioni  di
vendita a tutela degli interessi delle parti.)) ((148)) 
 
  Il professionista delegato provvede: 
  1)  alla  determinazione   del   valore   dell'immobile   a   norma
dell'articolo  568,  ((primo))  comma,  tenendo  anche  conto   della
relazione  redatta  dall'esperto  nominato  dal  giudice   ai   sensi
dell'articolo 569, primo comma, e  delle  eventuali  note  depositate
dalle parti ai  sensi  dell'articolo  173-bis,  quarto  comma,  delle
disposizioni di attuazione del presente codice; ((148)) 
  2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e,  ove  occorrenti,
dall'articolo 576, secondo comma; 
  3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli
ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574; 
  4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione  dell'immobile
a norma dell'articolo 581; 
  5) a ricevere o autenticare  la  dichiarazione  di  nomina  di  cui
all'articolo 583; 
  6) sulle offerte dopo l'incanto a norma  dell'articolo  584  e  sul
versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585,  secondo
comma; 
  7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590  ((e  591,
terzo comma)); ((148)) 
  8)  alla  fissazione  del  nuovo  incanto  e  del  termine  per  la
presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591; 
  9)  alla  fissazione  dell'ulteriore  incanto  nel  caso   previsto
dall'articolo 587; 
  10)   ad   autorizzare   l'assunzione   dei   debiti    da    parte
dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508; 
  11) alla esecuzione delle formalita' di registrazione, trascrizione
e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla  comunicazione
dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi  casi  previsti
per le comunicazioni  di  atti  volontari  di  trasferimento  nonche'
all'espletamento delle formalita' di cancellazione delle trascrizioni
dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto
di trasferimento pronunciato dal  giudice  dell'esecuzione  ai  sensi
dell'articolo 586; 
  12) alla formazione del  progetto  di  distribuzione  ed  alla  sua
trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le
eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596; 
  13) ad ordinare alla banca o all'ufficio  postale  la  restituzione
delle cauzioni e di ogni altra somma  direttamente  versata  mediante
bonifico o deposito intestato  alla  procedura  dagli  offerenti  non
risultati aggiudicatari. La restituzione  ha  luogo  nelle  mani  del
depositante o mediante bonifico a favore degli stessi  conti  da  cui
sono pervenute le somme accreditate. 
 
  Nell'avviso di cui all'articolo 570 e'  specificato  che  tutte  le
attivita', che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono  essere
compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione,  o  dal
cancelliere  o  dal  giudice  dell'esecuzione,  sono   eseguite   dal
professionista  delegato  presso  il  suo  studio  ovvero  nel  luogo
indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si  applica
l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione  del  presente
codice. 
 
  Il professionista delegato provvede  altresi'  alla  redazione  del
verbale  delle  operazioni  di  vendita,  che   deve   contenere   le
circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le
generalita' delle persone presenti, la  descrizione  delle  attivita'
svolte,  la   dichiarazione   dell'aggiudicazione   provvisoria   con
l'identificazione dell'aggiudicatario. 
 
  Il  verbale  e'  sottoscritto  esclusivamente  dal   professionista
delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura  speciale
di cui all'articolo 579, secondo comma. 
 
  Se il prezzo non e' stato versato nel  termine,  il  professionista
delegato ne da' tempestivo  avviso  al  giudice,  trasmettendogli  il
fascicolo. 
 
  Avvenuto il versamento del prezzo con  le  modalita'  stabilite  ai
sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista
delegato predispone il decreto di  trasferimento  e  trasmette  senza
indugio al giudice  dell'esecuzione  il  fascicolo.  Al  decreto,  se
previsto  dalla  legge,  deve  essere  allegato  il  certificato   di
destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo
processuale. Il professionista delegato  provvede  alla  trasmissione
del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui  non  faccia
luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi  dell'articolo
591. Contro il decreto previsto nel  presente  comma  e'  proponibile
l'opposizione di cui all'articolo 617. 
 
  Le somme versate dall'aggiudicatario  sono  depositate  presso  una
banca o su un conto postale indicati dal giudice. 
 
  I provvedimenti  di  cui  all'articolo  586  restano  riservati  al
giudice dell'esecuzione in ogni  caso  di  delega  al  professionista
delle operazioni di vendita. 
 
  ((Il giudice dell'esecuzione,  sentito  l'interessato,  dispone  la
revoca della delega  delle  operazioni  di  vendita  se  non  vengono
rispettati  i  termini  e  le  direttive  per  lo  svolgimento  delle
operazioni, salvo che il  professionista  delegato  dimostri  che  il
mancato rispetto dei termini o delle direttive sia dipeso da causa  a
lui non imputabile.)) ((148)) 
                                                                (116) 
 
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AGGIORNAMENTO (113a) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30  giugno  2005,  n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente  modifica  ha
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006. 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni  dalla  L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005,  n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006,  n.  51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che  "Le  disposizioni  di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,  lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il  1°  marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive  pendenti  a  tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata  la
vendita,  la  stessa  ha   luogo   con   l'osservanza   delle   norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima  del  1°  marzo
2006." 
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AGGIORNAMENTO (148) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23,  comma  9)  che
"Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da  quelle  indicate
nel presente articolo, si applicano anche  ai  procedimenti  pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando  e'  gia'
stata  disposta  la  vendita,  la  stessa  ha  comunque   luogo   con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le  disposizioni
di cui al presente decreto  si  applicano  quando  il  giudice  o  il
professionista delegato dispone una nuova vendita". 
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