Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 591

Testo in vigore dal 03 luglio 2016

                              Art. 591. 
 (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di incanto). (148) 
 
  Se non  vi  sono  domande  di  assegnazione  o  se  decide  di  non
accoglierle, il  giudice  dell'esecuzione  dispone  l'amministrazione
giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti,  oppure  pronuncia
nuova ordinanza ai sensi  dell'articolo  576  perche'  si  proceda  a
incanto , sempre che ritenga che la vendita con tale modalita'  possa
aver luogo ad un prezzo superiore della meta' rispetto al valore  del
bene, determinato a norma dell'articolo 568. (115) (116) (148) 
 
  Il giudice puo' altresi' stabilire diverse condizioni di vendita  e
diverse forme di pubblicita', fissando un prezzo  base  inferiore  al
precedente fino al limite di un quarto (((e, dopo il quarto tentativo
di vendita andato deserto, fino al limite della meta')). Il  giudice,
se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa  un  nuovo  prezzo,
assegna altresi' un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni,  e
non superiore a novanta,  entro  il  quale  possono  essere  proposte
offerte d'acquisto ai sensi  dell'articolo  571.  (115)  (116)  (148)
((150)) 
 
  Se al secondo tentativo la vendita non ha  luogo  per  mancanza  di
offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene
al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il
quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Si  applica
il secondo comma dell'articolo 590. (148) 
                                                               (113a) 
 
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AGGIORNAMENTO (113a) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30  giugno  2005,  n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente  modifica  ha
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006. 
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AGGIORNAMENTO (115) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005,  n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le  disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri  da  2)  a  43-bis),  e  3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di  entrata  in  vigore.  Quando  tuttavia  e'  gia'  stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle  norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1°  gennaio
2006." 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni  dalla  L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005,  n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006,  n.  51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che  "Le  disposizioni  di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,  lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il  1°  marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive  pendenti  a  tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata  la
vendita,  la  stessa  ha   luogo   con   l'osservanza   delle   norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima  del  1°  marzo
2006." 
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AGGIORNAMENTO (148) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23,  comma  9)  che
"Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da  quelle  indicate
nel presente articolo, si applicano anche  ai  procedimenti  pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando  e'  gia'
stata  disposta  la  vendita,  la  stessa  ha  comunque   luogo   con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le  disposizioni
di cui al presente decreto  si  applicano  quando  il  giudice  o  il
professionista delegato dispone una nuova vendita". 
 
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AGGIORNAMENTO (150) 
  Il D.L. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla  L.
30 giugno 2016, n. 119 ha disposto (con l'art. 4,  comma  7)  che  ai
fini dell'applicazione  della  modifica  del  comma  2  del  presente
articolo si tiene conto, per il computo del numero degli  esperimenti
di vendita anche di quelli svolti prima dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
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