Art. 591.
(Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di incanto). (148)
Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non
accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione
giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia
nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perche' si proceda a
incanto , sempre che ritenga che la vendita con tale modalita' possa
aver luogo ad un prezzo superiore della meta' rispetto al valore del
bene, determinato a norma dell'articolo 568. (115) (116) (148)
Il giudice puo' altresi' stabilire diverse condizioni di vendita e
diverse forme di pubblicita', fissando un prezzo base inferiore al
precedente fino al limite di un quarto (((e, dopo il quarto tentativo
di vendita andato deserto, fino al limite della meta')). Il giudice,
se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo,
assegna altresi' un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e
non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte
offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. (115) (116) (148)
((150))
Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di
offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene
al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il
quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Si applica
il secondo comma dell'articolo 590. (148)
(113a)
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AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.
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AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio
2006."
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AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la
vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo
2006."
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AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 9) che
"Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate
nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia'
stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il
professionista delegato dispone una nuova vendita".
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AGGIORNAMENTO (150)
Il D.L. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla L.
30 giugno 2016, n. 119 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che ai
fini dell'applicazione della modifica del comma 2 del presente
articolo si tiene conto, per il computo del numero degli esperimenti
di vendita anche di quelli svolti prima dell'entrata in vigore del
presente decreto.