Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 161 - Bis

Testo in vigore dal 01 gennaio 2006

                            Art. 161-bis. 
 
   (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione).  
 
   Il rinvio  della  vendita  puo'  essere  disposto  solo  con  il
consenso  dei  creditori  e  degli  offerenti  che  abbiano  prestato
cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice.2627 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre  2005,  n.
263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che  "Le  disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri  da  2)  a  43-bis),  e  3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di  entrata  in  vigore.  Quando  tuttavia  e'  gia'  stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle  norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1°  gennaio
2006.". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre  2005,  n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni  di  cui
ai commi 3, lettera e), numeri da 2)  a  43-bis),  e  3-ter,  lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il  1°  marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive  pendenti  a  tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata  la
vendita,  la  stessa  ha   luogo   con   l'osservanza   delle   norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima  del  1°  marzo
2006". 
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