Testo in vigore dal 21 agosto 2015
Art. 161.
(Giuramento dell'esperto e dello stimatore).
L'esperto nominato dal giudice a norma dell'articolo 568 ultimo
comma del codice presta giuramento di bene e fedelmente procedere
alle operazioni affidategli.
L'ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da pignorare si
avvale dell'opera di uno stimatore, prima che questi incominci le sue
operazioni, deve raccoglierne il giuramento di bene e fedelmente
procedere alla stima.
Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o
dall'ufficiale giudiziario e' calcolato sulla base del prezzo
ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere
liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del
compenso calcolato sulla base del valore di stima.