Testo in vigore dal 21 agosto 2015
Art. 161-ter.
(Vendite con modalita' telematiche).
Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le
regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni
mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal
codice, nel rispetto dei principi di competitivita', trasparenza,
semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarita' delle
procedure telematiche.
Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo
comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica. Se
occorre, le medesime regole tecnico-operative sono integrate al fine
di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite
pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche. 39
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AGGIORNAMENTO (39)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che
"Le disposizioni di cui [...] all'articolo 14, comma 1, lettere b) e
c) si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile".