Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 161 - Ter

Testo in vigore dal 21 agosto 2015

                            Art. 161-ter. 
 
                (Vendite con modalita' telematiche). 
 
  Il Ministro della  giustizia  stabilisce  con  proprio  decreto  le
regole tecnico-operative per lo svolgimento  della  vendita  di  beni
mobili e immobili mediante gara  telematica  nei  casi  previsti  dal
codice, nel rispetto dei  principi  di  competitivita',  trasparenza,
semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarita'  delle
procedure telematiche. 
 
  Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al  primo
comma sono adeguate all'evoluzione scientifica  e  tecnologica.  Se
occorre, le medesime regole tecnico-operative sono integrate al  fine
di assicurare un agevole collegamento tra il  portale  delle  vendite
pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche. 39 
 
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AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23,  comma  2)  che
"Le disposizioni di cui [...] all'articolo 14, comma 1, lettere b)  e
c) si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile". 
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