Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 161

Testo in vigore dal 21 agosto 2015

                              Art. 161. 
 
            (Giuramento dell'esperto e dello stimatore). 
 
  L'esperto nominato dal giudice a  norma  dell'articolo  568  ultimo
comma del codice presta giuramento di  bene  e  fedelmente  procedere
alle operazioni affidategli. 
 
  L'ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da pignorare si
avvale dell'opera di uno stimatore, prima che questi incominci le sue
operazioni, deve raccoglierne il  giuramento  di  bene  e  fedelmente
procedere alla stima. 
 
  Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o
dall'ufficiale  giudiziario  e'  calcolato  sulla  base  del   prezzo
ricavato dalla  vendita.  Prima  della  vendita  non  possono  essere
liquidati acconti in misura superiore  al  cinquanta  per  cento  del
compenso calcolato sulla base del valore di stima. 
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