Art. 490.
(Pubblicita' degli avvisi).
((Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data
pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono
interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del
Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata "portale
delle vendite pubbliche".)) ((148))
In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore
superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso,
unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di
stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di
attuazione del presente codice, e' altresi' inserito in appositi siti
internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data dell'incanto. (113a) (115)
(116)
((Anche su istanza del creditore procedente o dei creditori
intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice puo' disporre
inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima
del termine per la presentazione delle offerte una o piu' volte sui
quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella
zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione
nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicita'
commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di
informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti
iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi
caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che
garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata.
Nell'avviso e' omessa l'indicazione del debitore.)) ((148))
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AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica dei commi 2 e
3 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
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AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio
2006".
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AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la
vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo
2006".
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AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che le
disposizioni di cui al primo comma del presente articolo "si
applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 9) che "Le disposizioni
di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente
articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta
la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente
decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato
dispone una nuova vendita".