Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 490

Testo in vigore dal 21 agosto 2015

                              Art. 490. 
                     (Pubblicita' degli avvisi). 
 
  ((Quando la legge  dispone  che  di  un  atto  esecutivo  sia  data
pubblica notizia, un avviso contenente  tutti  i  dati,  che  possono
interessare  il  pubblico,  deve  essere  inserito  sul  portale  del
Ministero della giustizia in  un'area  pubblica  denominata  "portale
delle vendite pubbliche".)) ((148)) 
 
  In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un  valore
superiore a 25.000 euro,  e  di  beni  immobili,  lo  stesso  avviso,
unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e  della  relazione  di
stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis  delle  disposizioni  di
attuazione del presente codice, e' altresi' inserito in appositi siti
internet almeno  quarantacinque  giorni  prima  del  termine  per  la
presentazione delle offerte o della data dell'incanto.  (113a)  (115)
(116) 
 
  ((Anche  su  istanza  del  creditore  procedente  o  dei  creditori
intervenuti muniti di  titolo  esecutivo  il  giudice  puo'  disporre
inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni  prima
del termine per la presentazione delle offerte una o piu'  volte  sui
quotidiani di informazione locali aventi  maggiore  diffusione  nella
zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di  informazione
nazionali  o  che  sia  divulgato  con  le  forme  della  pubblicita'
commerciale.  Sono  equiparati   ai   quotidiani,   i   giornali   di
informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti
iscritti al Registro operatori della  comunicazione  (ROC)  e  aventi
caratteristiche editoriali  analoghe  a  quelle  dei  quotidiani  che
garantiscono  la   maggior   diffusione   nella   zona   interessata.
Nell'avviso e' omessa l'indicazione del debitore.)) ((148)) 
 
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AGGIORNAMENTO (113a) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30  giugno  2005,  n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica dei commi 2 e
3 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006. 
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AGGIORNAMENTO (115) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005,  n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le  disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri  da  2)  a  43-bis),  e  3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di  entrata  in  vigore.  Quando  tuttavia  e'  gia'  stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle  norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1°  gennaio
2006". 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005,  n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006,  n.  51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che  "Le  disposizioni  di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,  lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il  1°  marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive  pendenti  a  tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata  la
vendita,  la  stessa  ha   luogo   con   l'osservanza   delle   norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima  del  1°  marzo
2006". 
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AGGIORNAMENTO (148) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che le
disposizioni  di  cui  al  primo  comma  del  presente  articolo  "si
applicano decorsi  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  in  Gazzetta
Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 9) che  "Le  disposizioni
di cui all'articolo 13,  diverse  da  quelle  indicate  nel  presente
articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta
la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle  norme
precedentemente in vigore  e  le  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto si applicano quando il giudice o il  professionista  delegato
dispone una nuova vendita". 
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