Art. 586.
(Trasferimento del bene espropriato).
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell' esecuzione puo'
sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia
notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto
col quale trasferisce all' aggiudicatario il bene espropriato,
ripetendo la descrizione contenuta nell' ordinanza che dispone la
vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei
pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si
riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall' aggiudicatario a norma
dell'articolo 508. ((Il giudice con il decreto ordina anche la
cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni
ipotecarie successive alla trascrizione del
pignoramento)).((113a))((115))((116))
Il decreto contiene altresi' l'ingiunzione al debitore o al custode
di rilasciare l'immobile venduto.
Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri
fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.
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AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.
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AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore."
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AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la
vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo
2006."