Art. 624-bis.
(Sospensione su istanza delle parti).
Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti
di titolo esecutivo, puo', sentito il debitore, sospendere il
processo fino a ventiquattro mesi. L'istanza puo' essere proposta
fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito
delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto
non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto.
Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al
deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma
dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del
provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e
pubblicato sul sito Internet sul quale e' pubblicata la relazione di
stima. La sospensione e' disposta per una sola volta. L'ordinanza e'
revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo
creditore e sentito comunque il debitore.(115)(116)
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata
deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il
processo deve proseguire.(113a)
((Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione puo'
essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei
beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se
questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e,
comunque, prima della effettuazione della pubblicita' commerciale ove
disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione
non puo' piu' essere proposta dopo la dichiarazione del terzo.))
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AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.
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AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio
2006."
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AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la
vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo
2006".