Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 624 - Bis

Testo in vigore dal 01 marzo 2006

                            Art. 624-bis. 
                (Sospensione su istanza delle parti). 
 
  Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori  muniti
di  titolo  esecutivo,  puo',  sentito  il  debitore,  sospendere  il
processo fino a ventiquattro mesi.  L'istanza  puo'  essere  proposta
fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il  deposito
delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto
non  abbia  luogo,  fino  a  quindici  giorni   prima   dell'incanto.
Sull'istanza, il giudice provvede  nei  dieci  giorni  successivi  al
deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo  comma
dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito  del
provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al  custode  e
pubblicato sul sito Internet sul quale e' pubblicata la relazione  di
stima. La sospensione e' disposta per una sola volta. L'ordinanza  e'
revocabile in qualsiasi  momento,  anche  su  richiesta  di  un  solo
creditore e sentito comunque il debitore.(115)(116) 
 
  Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte  interessata
deve presentare istanza per la  fissazione  dell'udienza  in  cui  il
processo deve proseguire.(113a) 
 
  ((Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione  puo'
essere presentata non oltre la fissazione della data di  asporto  dei
beni ovvero fino a dieci giorni prima della  data  della  vendita  se
questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e,
comunque, prima della effettuazione della pubblicita' commerciale ove
disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di  sospensione
non puo' piu' essere proposta dopo la dichiarazione del terzo.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (113a) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30  giugno  2005,  n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente  modifica  ha
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006. 
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AGGIORNAMENTO (115) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005,  n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le  disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri  da  2)  a  43-bis),  e  3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di  entrata  in  vigore.  Quando  tuttavia  e'  gia'  stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle  norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1°  gennaio
2006." 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005,  n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006,  n.  51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che  "Le  disposizioni  di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,  lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il  1°  marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive  pendenti  a  tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata  la
vendita,  la  stessa  ha   luogo   con   l'osservanza   delle   norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima  del  1°  marzo
2006". 
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