Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 624

Testo in vigore dal 04 luglio 2009

                              Art. 624. 
            (Sospensione per opposizione all'esecuzione). 
 
  Se e' proposta opposizione all'esecuzione a  norma  degli  articoli
615 e 619, il  giudice  dell'esecuzione,  concorrendo  gravi  motivi,
sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. 
 
  Contro l'ordinanza che  provvede  sull'istanza  di  sospensione  e'
ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione
di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui
all'articolo 512, secondo comma.(113a)(115) 
 
  ((Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del  primo
comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in  sede
di reclamo, e il giudizio di  merito  non  e'  stato  introdotto  nel
termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616,  il  giudice
dell'esecuzione   dichiara,   anche   d'ufficio,    con    ordinanza,
l'estinzione  del  processo   e   ordina   la   cancellazione   della
trascrizione  del  pignoramento,  provvedendo  anche   sulle   spese.
L'ordinanza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.)) 
 
  ((La disposizione di cui al  terzo  comma  si  applica,  in  quanto
compatibile, anche al caso di sospensione del  processo  disposta  ai
sensi dell' articolo 618)).(116) 
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AGGIORNAMENTO (113a) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30  giugno  2005,  n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente  modifica  ha
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006. 
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AGGIORNAMENTO (115) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005,  n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le  disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri  da  2)  a  43-bis),  e  3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di  entrata  in  vigore.  Quando  tuttavia  e'  gia'  stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle  norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1°  gennaio
2006." 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005,  n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006,  n.  51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che  "Le  disposizioni  di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,  lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il  1°  marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive  pendenti  a  tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata  la
vendita,  la  stessa  ha   luogo   con   l'osservanza   delle   norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima  del  1°  marzo
2006". 
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