Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 161

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 161. 
                     (Nullita' della sentenza). 
 
  La nullita' delle sentenze soggette ad  appello  o  a  ricorso  per
cassazione puo' essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo  le
regole proprie di questi mezzi di impugnazione. 
 
  Questa disposizione non si applica quando la sentenza  manca  della
sottoscrizione del giudice. 
 
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