Testo in vigore dal 19 dicembre 2012
Art. 6
((Finalita' e definizioni))
1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento
non soggette ne' assoggettabili ((a procedure concorsuali diverse da
quelle regolate dal presente capo)), e' consentito al debitore
concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di
composizione della crisi disciplinata ((dalla presente
sezione)).((Con le medesime finalita', il consumatore puo' anche
proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7,
comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8.))
((2. Ai fini del presente capo, si intende:
a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante
squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente
liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficolta'
di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva
incapacita' di adempierle regolarmente;
b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto
obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attivita'
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.))((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni,
dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 18, comma
2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si
applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo
a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto."