Testo in vigore dal 19 dicembre 2012
Art. 6 ((Finalita' e definizioni)) 1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne' assoggettabili ((a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo)), e' consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata ((dalla presente sezione)).((Con le medesime finalita', il consumatore puo' anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8.)) ((2. Ai fini del presente capo, si intende: a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficolta' di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacita' di adempierle regolarmente; b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.))((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."