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Composizione delle crisi da sovraindebitamento

LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento. (12G0011) (GU n.24 del 30-1-2012)
Sovraindebitamento

Articolo 6

Testo in vigore dal 19 dicembre 2012

                               Art. 6 
 
                     ((Finalita' e definizioni)) 
 
  1. Al fine di porre rimedio alle situazioni  di  sovraindebitamento
non soggette ne' assoggettabili ((a procedure concorsuali diverse  da
quelle regolate  dal  presente  capo)),  e'  consentito  al  debitore
concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura  di
composizione    della    crisi    disciplinata    ((dalla    presente
sezione)).((Con le medesime  finalita',  il  consumatore  puo'  anche
proporre un piano fondato sulle previsioni  di  cui  all'articolo  7,
comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8.)) 
  ((2. Ai fini del presente capo, si intende: 
    a)  per  "sovraindebitamento":  la   situazione   di   perdurante
squilibrio tra le obbligazioni assunte e  il  patrimonio  prontamente
liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante  difficolta'
di  adempiere  le  proprie   obbligazioni,   ovvero   la   definitiva
incapacita' di adempierle regolarmente; 
    b) per "consumatore": il debitore persona fisica che  ha  assunto
obbligazioni  esclusivamente   per   scopi   estranei   all'attivita'
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.))((1)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito  con  modificazioni,
dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art.  18,  comma
2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del  presente  articolo  si
applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo
a quello della data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto." 
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