La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
1. L'articolo 644 del codice penale esostituito dal seguente:
"ART. 644. - (Usura).-Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo
643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per
altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra
utilita', interessi o altri vantaggi usurari, e' punito con la
reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a
lire trenta milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto
previsto dal primo comma procura a taluno una somma di denaro od
altra utilita' facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per la
mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono
sempre usurari.
Sono altresi' usurari gli interessi, anche se inferiori a tale
limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle con-
crete modalita' del fatto e al tasso medio praticato per operazioni
similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione
di denaro o di altra utilita', ovvero all'opera di mediazione, quando
chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficolta'
economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto
delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del
credito. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono
aumentate da un terzo alla meta':
1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attivita'
professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote
societarie o aziendali o proprieta' immobiliari:
3) se il reato e' commesso in danno di chi si trova in stato di
bisogno;
4) se il reato e' commesso in danno di chi svolge attivita'
imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato e' commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale
durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal
momento in cui e' cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti
di cui al presente articolo, e' sempre ordinata la confisca dei beni
che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di
denaro, beni ed utilita' di cui il reo ha la disponibilita' anche per
interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o
degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della
persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei
danni".
2. L'articolo 644-bis del codice penale e' abrogato.