Testo in vigore dal 26 aprile 1927
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere ad un
ordinamento di pubblica garanzia per la vendita a rate o, comunque, a
credito delle automobili, degli autocarri e dei motocicli, per
favorirne la diffusione nel Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le
finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia
degli affari di culto, per i lavori pubblici, per l'economia
nazionale e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Agli effetti del presente decreto, nella denominazione di
autoveicoli si intendono compresi le autovetture, gli autocarri, le
trattrici coi relativi veicoli rimorchiati e ogni altro veicolo
assimilabile ai predetti, nonche' i motocicli, con esclusione, nei
riguardi di quest'ultimo termine, dei velocipedi muniti di piccoli
motori ausiliari, ordinariamente chiamati biciclette a motore o
moto-leggere.
Quando nel presente decreto viene usata la sigla A.C.I. devesi con
essa intendere l' «Automobile Club d'Italia» costituito in ente
morale.