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Testo in vigore dal 19 dicembre 1981
Art. 334.
(Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto
nel corso di un procedimento penale o dalla autorita'
amministrativa).
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una
cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento
penale o dall'autorita' amministrativa e affidata alla sua custodia,
al solo scopo di favorire il proprietario di essa, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a
un milione. ((91))
Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da
lire sessantamila a lire seicentomila se la sottrazione, la
soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono
commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.
La pena e' della reclusione da un mese ad un anno e della multa
fino a lire seicentomila, se il fatto e' commesso dal proprietario
della cosa medesima non affidata alla sua custodia.
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AGGIORNAMENTO (83)
Il D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,
lettera d)) che e' concessa amnistia "per il reato previsto dal primo
comma dell'art. 334 del codice penale (sottrazione o danneggiamento
di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il valore della
cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di speciale
tenuita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che l'amnistia ha
efficacia per i reati commessi sino a tutto il giorno 15 marzo 1978.
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AGGIORNAMENTO (91)
Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l'art. 1, comma
1, lettera e)) che e' concessa amnistia "per il reato previsto dal
primo comma dell'articolo 334 del codice penale (sottrazione o
danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il
valore della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di
speciale tenuita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981.