Art. 16
Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via
telematica
1. All'articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile,
le parole: «in carta non bollata» sono soppresse.
2. All'articolo 149-bis, secondo comma, del codice di procedura
civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti:
«o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni».
3. All'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene
redatto su supporto cartaceo»;
b) al secondo comma le parole «Esse contengono» sono sostituite
dalle seguenti: «Il biglietto contiene»;
c) al secondo comma le parole «ed il nome delle parti» sono
sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale
del provvedimento comunicato»;
d) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: «Quando viene
trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di
cancelleria e' costituito dal messaggio di posta elettronica
certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici.».
4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a
cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via
telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante
da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche
amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le
notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli
148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura
penale. La relazione di notificazione e' redatta in forma automatica
dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.
5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e'
effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione,
sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto
integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la
legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta
elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o
comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente
mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalita' si adottano
nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica
certificata per cause imputabili al destinatario.
7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente
la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non
risulta da pubblici elenchi, la stessa puo' indicare l'indirizzo di
posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le
comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso
le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si
effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte
le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni
che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti
sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica
comunicati a norma del comma 12.
8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa
non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano
l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice
di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli
articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.
9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della
cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti
civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla
predetta data sono gia' stati individuati dai decreti ministeriali
previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per
le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i
procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di
appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non
sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti
dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per
le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a
destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti
dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;
c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a
persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma
2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei
procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello;
d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei
decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai
tribunali e dalle corti d'appello;
10. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, sentiti
l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i
consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della
giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di
comunicazione, individuando:
a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di
appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente
articolo;
b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per
le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli
articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di
procedura penale.
11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono abrogati.
12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via
telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al
Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24,
entro il 30 novembre 2014 l'indirizzo di posta elettronica
certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni,
a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal
Ministero della giustizia e' consultabile esclusivamente dagli uffici
giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e
dagli avvocati. ((35))
13. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al
comma 12, si applicano i commi 6 e 8.
14. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma
1-bis e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-ter. L'importo del
diritto di copia, aumentato di dieci volte, e' dovuto per gli atti
comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la
comunicazione o la notificazione al destinatario non si e' resa
possibile per causa a lui imputabile.».
15. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software
presso gli uffici giudiziari nonche' per la manutenzione dei relativi
servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale
amministrativo e' autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per
l'anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013.
16. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che
sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata
ed in quello del Ministero della giustizia.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si
applicano anche nel processo amministrativo.
(22) (34)
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AGGIORNAMENTO (22)
Il Decreto 19 gennaio 2016 (in G.U. 21/01/2016, n. 16) ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "L'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre
2012, n. 221, trova applicazione a decorrere dal 15 febbraio 2016,
limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle
cancellerie delle sezioni civili, presso la Corte suprema di
cassazione".
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AGGIORNAMENTO (34)
Il Decreto 14 settembre 2017 (in G.U. 29/09/2017, n. 228) ha
disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal quindicesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'art. 16 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni
nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, trova applicazione per le
notificazioni, a cura delle cancellerie della Corte suprema di
cassazione, a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli
148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura
penale".
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AGGIORNAMENTO (35)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 ha disposto (con l'art. 66,
comma 6) che "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro delegato, di concerto con il Ministro della giustizia,
sono stabiliti le modalita' e i tempi per la confluenza dell'elenco
di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012
in una sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 6-ter del
decreto legislativo n. 82 del 2005, consultabile esclusivamente dagli
uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti
e dagli avvocati. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite le
modalita' con le quali le pubbliche amministrazioni che non risultino
gia' iscritte nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, del
decreto-legge n. 179 del 2012, comunicano l'indirizzo di posta
elettronica certificata da inserire nella sezione speciale di cui al
presente comma".