Testo in vigore dal 01 luglio 1962
Art. 104.
((L'ufficiale giudiziario non puo' ricevere richieste di atti fuori
dell'ufficio.
Le richieste debbono essere fatte dalla parte, personalmente o a
mezzo di procuratore, all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, al
dirigente o all'ufficiale giudiziario preposto al competente ramo di
servizio, durante l'orario di ufficio.
L'ufficiale giudiziario e' autorizzato a ricevere le richieste
regolarmente pervenutegli a mezzo di raccomandata postale con avviso
di ricevimento, qualora le medesime provengano da un ufficio postale
di un Comune o mandamento diverso da quello in cui egli risiede.
Il Presidente della Corte, su proposta del capo dello Ufficio,
disciplina con decreto all'inizio di ogni anno l'orario di
accettazione delle richieste in relazione alle esigenze di servizio.
La richiesta pervenuta per posta fuori dell'orario di ufficio sara'
considerata a tutti gli effetti come se fosse pervenuta entro il
successivo orario utile.
L'ufficiale giudiziario provvede a iscrivere la richiesta di cui al
precedente comma nell'apposito cronologico e nel registro di cui al
n. 5 dell'articolo 116 e il deposito nel registro di cui al n. 6
dello stesso articolo.
L'aiutante ufficiale giudiziario puo' ricevere le richieste
soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario)).