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Attribuzioni e competenza degli ufficiali giudiziari

D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229
Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. (GU n.26 del 1-2-1960 - Suppl. Ordinario n. 1)
Ufficiali giudiziari

Articolo 104

Testo in vigore dal 01 luglio 1962

    

                           Art. 104.

((L'ufficiale giudiziario non puo' ricevere richieste di atti fuori
dell'ufficio.
  Le  richieste  debbono essere fatte dalla parte, personalmente o a
mezzo  di  procuratore, all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, al
dirigente o all'ufficiale giudiziario preposto al competente ramo di
servizio, durante l'orario di ufficio.
  L'ufficiale  giudiziario  e' autorizzato  a  ricevere le richieste
regolarmente pervenutegli a mezzo di raccomandata postale con avviso
di ricevimento, qualora le medesime provengano da un ufficio postale
di un Comune o mandamento diverso da quello in cui egli risiede.
  Il  Presidente della  Corte,  su  proposta del capo dello Ufficio,
disciplina   con  decreto   all'inizio  di  ogni  anno  l'orario  di
accettazione delle richieste in relazione alle esigenze di servizio.
  La richiesta pervenuta per posta fuori dell'orario di ufficio sara'
considerata a  tutti  gli  effetti  come se fosse pervenuta entro il
successivo orario utile.
  L'ufficiale giudiziario provvede a iscrivere la richiesta di cui al
precedente  comma nell'apposito cronologico e nel registro di cui al
n.  5  dell'articolo 116  e  il deposito nel registro di cui al n. 6
dello stesso articolo.
  L'aiutante   ufficiale  giudiziario  puo'  ricevere  le  richieste
soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario)).

    
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