Art. 6.
(Rilascio degli immobili).
1. Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
1989, n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei
provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per
finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso
abitativo, per i quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per
finita locazione, avviano entro il termine di sospensione di cui al
comma 1, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali, trattative per
la stipula di un nuovo contratto di locazione in base alle procedure
definite all'articolo 2 della presente legge.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di
accordo fra le parti per il rinnovo della locazione, i conduttori
interessati possono chiedere, entro e non oltre i trenta giorni dalla
scadenza del termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pre-
tore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di
procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno
dell'esecuzione. Si applicano i commi dal secondo al settimo
dell'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il
decreto del pretore e' ammessa opposizione al tribunale che giudica
con le modalita' di cui all'articolo 618 del codice di procedura
civile. Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data
dell'esecuzione vale anche come autorizzazione all'ufficiale
giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza pubblica.
4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione
emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il
conduttore puo' chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pre-
tore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di
procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno
dell'esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al
comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11
del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del
pretore il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per
qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalita' di cui
all'articolo 618 del codice di procedura civile.
5. Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3
e 4 puo' essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il
conduttore abbia compiuto i 65 anni di eta', abbia cinque o piu'
figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilita', percepisca un
trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, sia
formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale
pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia
prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia
acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di
alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo
differimento del termine delle esecuzioni puo' essere fissato nei
casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare,
convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di
handicap o malato terminale. (1)
6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al
comma 1 del presente articolo e al comma quarto dell'articolo 11 del
citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 94 del 1982, nonche' per i periodi di cui all'articolo
3 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come successivamente
prorogati, e comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono
tenuti a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice
civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla
cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni
anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della
variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati verificatasi nell'anno precedente; l'importo cosi'
determinato e' maggiorato del venti per cento. La corresponsione di
tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il
maggior danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile. Durante
i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di
cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore decade dal
beneficio, comunque concesso, della sospensione dell'esecuzione del
provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
55 della citata legge n. 392 del 1978. ((3))
7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter
dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, nonche' quanto
previsto dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 17 del citato
decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 94 del 1982, e' data priorita' ai destinatari di
provvedimenti di rilascio con data di esecuzione fissata entro il
termine di tre mesi.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, convertito con modificazioni dalla
L. 20 aprile 2000, n. 97 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il
termine dilatorio di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, non puo' comunque essere inferiore a nove
mesi."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio gia' emessi ai sensi dell'articolo 6, comma
5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' differita di nove mesi a
partire dal 1° gennaio 2000."
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 ottobre-9 novembre 2000, n.
482 (in G.U. 1a s.s. 15/11/2000, n. 47) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, "nella parte in cui esime il conduttore
dall'obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591
del codice civile, anche nel periodo successivo alla scadenza del
termine di sospensione della esecuzione stabilito ope legis o di
quello giudizialmente fissato per il rilascio dell'immobile."