DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO
PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Art. 1.
(( (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). ))
((Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato
preventivo gli imprenditori che esercitano una attivita' commerciale,
esclusi gli enti pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato
preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino
il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito
della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non
superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi
antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o
dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, ricavi lordi per
un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore
ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono
essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della
giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
intervenute nel periodo di riferimento.))
((50))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 20 ottobre 1952, n. 1375 ha disposto (con l'articolo unico)
che "I limiti di lire 30.000, 10.000 e 50.000, previsti
rispettivamente dagli articoli 1, comma secondo; 35, comma secondo; e
155 della"disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa", approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono elevati il primo a lire 900.000, il secondo a lire 200.000 ed il
terzo a lire 1.500.000."
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AGGIORNAMENTO (27)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 22 dicembre 1989 n. 570
(in G.U. 1a s.s. 27/12/1989 n. 52), ha dichiarato"la illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), come modificato dall'articolo unico della legge 20
ottobre 1952, n. 1375, nella parte in cui prevede che "quando e'
mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono
considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti
un'attivita' commerciale nella cui azienda risulta investito un
capitale non superiore a lire novecentomila".
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AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,
comma 2) che"Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della
sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di
concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in
vigore."