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Assegno bancario e circolare

REGIO DECRETO 21 dicembre 1933, n. 1736
Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. (033U1736) (GU n.300 del 29-12-1933)
Assegni e cambiali

Articolo 1

Testo in vigore dal 01 gennaio 1934

  Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e  di  alcuni  titoli
speciali  dell'istituto  di  emissione  speciali   dell'istituto   di
emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. 
 
                               Art. 1. 
 
  L'assegno bancario (cheque) contiene: 
 
  1° la denominazione  di  assegno  bancario  (cheque)  inserita  nel
contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso e' redatto; 
 
  2° l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata; 
 
  3° il nome di chi e' designato a pagare (trattario); 
 
  4° l'indicazione del luogo di pagamento; 
 
  5° l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario  e'
emesso; 
 
  6°  la  sottoscrizione  di  colui  che  emette  l'assegno  bancario
(traente). 
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