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Cessione di crediti in blocco

DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. (GU n.230 del 30-9-1993 - Suppl. Ordinario n. 92)
Cartolarizzazione
  • TITOLO - III
    VIGILANZA

    • CAPO - I
      VIGILANZA SULLE BANCHE

      • Articolo 58

Articolo 58

Testo in vigore dal 19 settembre 2010

                               Art. 58 
                   Cessione di rapporti giuridici 
 
  1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a  banche  di
aziende,  di  rami  d'azienda,   di   beni   e   rapporti   giuridici
individuabili in blocco.  Le  istruzioni  possono  prevedere  che  le
operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte  ad  autorizzazione
della Banca d'Italia. 
  2. La banca cessionaria da' notizia dell'avvenuta cessione mediante
iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia puo' stabilire
forme integrative di pubblicita'. 
  3. I privilegi  e  le  garanzie  di  qualsiasi  tipo,  da  chiunque
prestati o comunque  esistenti  a  favore  del  cedente,  nonche'  le
trascrizioni nei pubblici registri degli atti di  acquisto  dei  beni
oggetto di locazione finanziaria compresi nella  cessione  conservano
la loro validita' e il loro grado a  favore  del  cessionario,  senza
bisogno  di  alcuna  formalita'  o  annotazione.   Restano   altresi'
applicabili le discipline speciali, anche di  carattere  processuale,
previste per i crediti ceduti. 
  4. Nei confronti dei debitori ceduti gli  adempimenti  pubblicitari
previsti dal comma 2 producono gli effetti  indicati  dall'art.  1264
del codice civile. 
  5.  I  creditori  ceduti  hanno  facolta',  entro  tre  mesi  dagli
adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente
o  dal  cessionario  l'adempimento  delle  obbligazioni  oggetto   di
cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il  cessionario  risponde
in via esclusiva. 
  6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere  dal
contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti  dal
comma 2 se sussiste  una  giusta  causa,  salvo  in  questo  caso  la
responsabilita' del cedente. 
  ((7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
cessioni in  favore  dei  soggetti,  diversi  dalle  banche,  inclusi
nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65  e
109 e in favore degli intermediari finanziari previsti  dall'articolo
106.)) 
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