Articolo 58
Articolo 58
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Testo in vigore dal 19 settembre 2010
Art. 58
Cessione di rapporti giuridici
1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di
aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici
individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le
operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione
della Banca d'Italia.
2. La banca cessionaria da' notizia dell'avvenuta cessione mediante
iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia puo' stabilire
forme integrative di pubblicita'.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonche' le
trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni
oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano
la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione. Restano altresi'
applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale,
previste per i crediti ceduti.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari
previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264
del codice civile.
5. I creditori ceduti hanno facolta', entro tre mesi dagli
adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente
o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di
cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde
in via esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal
contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal
comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la
responsabilita' del cedente.
((7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi
nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e
109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo
106.))