Art. 22.
(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione)
((Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone
la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' regolata
dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.))
((42))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((42))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((42))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((42))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((42))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((42))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((42))
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AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale con sentenza 5-24 febbraio 1992, n.62 (in
G.U. 1a s.s. 4/3/1992, n.10) ha dichiarato " l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale), in combinato disposto con l'art.
122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani
appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di
opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni
amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio
dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro
richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi
della traduzione nella lingua italiana, nonche' di ricevere tradotti
nella propria lingua gli atti dell'autorita' giudiziaria e le
risposte della controparte."
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AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.507 (in S.O. n.233 relativo alla G.U.
31/12/1999, n.306) ha disposto 8con l'art.97 comma 1) che:"
L'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' cosi'
modificato: a) nel primo comma le parole "davanti al giudice del
luogo in cui e' stata commessa la violazione" sono sostituite dalle
seguenti: "davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la
violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis"."
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AGGIORNAMENTO (32a)
La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 18 marzo 2004, n.98 (in
G.U. 1a s.s. 24/3/2004, n.12) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non consente
l'utilizzo del servizio postale per la proposizione
dell'opposizione".
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AGGIORNAMENTO (40)
La L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre
2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010,
n. 217, ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "in deroga a quanto
previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del
1981, l'opposizione e' proposta davanti al giudice del luogo ove ha
sede l'autorita' che ha applicato la sanzione".
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AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in
vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in
vigore dello stesso."