Cassazione
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Decadenza dell’aggiudicatario che non rende la dichiarazione antiriciclaggio

L’obbligo posto a carico dell’aggiudicatario di rendere la dichiarazione antiriciclaggio negli stessi termini perentori previsti per il versamento del saldo prezzo, è espressamente previsto dalla legge (per le procedure iniziate dopo il 28.2.2023), a nulla rilevando la mancata indicazione di tale adempimento tanto nell’ordinanza di vendita, quanto nel successivo avviso redatto dal professionista delegato. Pertanto, nel caso in cui tale dichiarazione venga omessa e non sussistano i presupposti per la concessione della rimessione in termini, il Giudice dell’esecuzione dovrà dichiarare la decadenza dell’aggiudicatario e pronunciare la perdita della cauzione versata, con l’avvertimento a quest’ultimo che ove il prezzo ricavato dalla vendita successiva, maggiorato della cauzione confiscata, dovesse essere inferiore a quello dell’aggiudicazione decaduta, potrà essere condannato al pagamento della differenza ai sensi dell’art. 177 disp. att. c.p.c.    

Tribunale, di Foggia, 17 aprile 2026 - G.E. Dott.ssa Teresa Barile

Al fine di provare l’inclusione del credito ceduto nell’operazione di cessione “in blocco” è sufficiente la pubblicazione di un avviso contenente elementi circostanziati.

La pubblicazione, eseguita sulla Gazzetta Ufficiale a norma dell’art. 58 T.U.B., di un avviso di cessione “in blocco” contenente elementi circostanziati atti ad individuare in modo univoco il credito ceduto - identificato singolarmente o con determinazione di categorie dettagliate, anche tramite link a elenchi consultabili online - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario; al fine di contrastare la pretesa creditoria di quest’ultimo, il debitore ceduto ha l’onere di svolgere una contestazione specifica e, cioè, di allegare e provare che l’indicato numero identificativo (NDG) non è riferibile a quel rapporto bancario oppure che non è presente nell’elenco richiamato oppure che il credito non risponde ai criteri descrittivi dell’avviso, non potendo, invece, lamentare genericamente l’insufficienza della pubblicazione o pretendere il deposito di contratti di cessione scritti, integrali, comprensivi di tutti gli allegati, privi di omissis , con esposizione del prezzo di cessione e precisa indicazione del nominativo del ceduto.

Tribunale, di Genova, 25 marzo 2026 - Est. Fanticini

Spettano all’ex esecutato i frutti (canoni) maturati nel corso della procedura poi estinta.

Il contratto di locazione stipulato dal custode giudiziario ex art. 560 c.p.c. perde automaticamente efficacia con l’estinzione del processo esecutivo, ma i frutti maturati sino a quel momento (canoni, indennità, penali) fanno parte del compendio pignorato che alla chiusura della procedura, ai sensi dell’art. 632 c.p.c., è trasferito all’(ex)esecutato, il quale, pertanto, qualora il custode abbia introdotto un giudizio per conseguire i detti frutti, a norma dell’art. 111 c.p.c., è legittimato a proseguire l’azione già autonomamente intrapresa dal custode per il loro recupero.

Cassazione civile, Sez. III, 9 marzo 2026, n. 5330 - Pres. Frasca, Est. Fanticini

L’indicazione del domicilio nel precetto non radica la competenza del giudice dell’opposizione.

In caso di elezione di domicilio “anomala” - cioè, priva di collegamenti con il luogo dell’esecuzione e, quindi, non vincolante ai fini della determinazione del giudice competente - l’intimato che propone opposizione esecutiva preventiva dinanzi al giudice della residenza dichiarata o del domicilio eletto dal creditore nel precetto non può eccepire l’incompetenza per territorio del giudice così adito e la relativa eccezione, se sollevata, è inammissibile.

Cassazione civile, Sez. III, 3 marzo 2026, n. 4811 - Pres. De Stefano, Est. Rossi

La tardiva erogazione del mutuo all’aggiudicatario non giustifica la rimessione in termini per il versamento del prezzo.

Il termine per il versamento del saldo prezzo è perentorio e insuscettibile di proroga, ma l’aggiudicatario incorso in decadenza non imputabile può chiedere la rimessione in termini se sussistono i presupposti di cui all’art. 153 c.p.c., che non ricorrono in caso di tardiva concessione di un finanziamento per l’acquisto, circostanza che attiene esclusivamente alla sfera personale dell’aggiudicatario, unico responsabile del tempestivo adempimento dell’obbligazione di pagamento.

Cassazione civile, Sez. III, 27 febbraio 2026, n. 4494 - Pres. De Stefano, Est. Fanticini

Il debitore ha sempre interesse a far valere il mancato rispetto del termine per il versamento del saldo prezzo.

L’esecutato ha interesse a proporre l’opposizione ex art. 617 c.p.c. contro il provvedimento di proroga del termine per il versamento del saldo prezzo e contro il successivo decreto di trasferimento senza che sia necessario dimostrare un particolare e specifico pregiudizio cagionato dalla violazione delle regole procedimentali.

Cassazione civile, Sez. III, 27 febbraio 2026, n. 4494 - Pres. De Stefano, Est. Fanticini

Il reclamo è l’unico rimedio avverso la decisione del giudice dell’esecuzione sull’istanza di sospensione (anche ex art. 618 c.p.c.) della procedura.

Avverso la decisione del giudice dell’esecuzione sull’istanza di sospensione della procedura formulata ai sensi dell’art. 618 c.p.c. (con l’opposizione agli atti esecutivi) è ammesso soltanto il rimedio del reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669- terdecies c.p.c., mentre sono inammissibili l’opposizione ex art. 617 c.p.c. e il ricorso per cassazione.

Cassazione civile, Sez. III, 27 febbraio 2026, n. 4501 - Pres. De Stefano, Est. Fanticini

Il decreto ex art. 177 disp. att. c.p.c. a carico dell’aggiudicatario non può essere emesso a favore dell’esecutato.

Il decreto di condanna a carico dell'aggiudicatario decaduto, previsto dall'art. 177 disp. att. c.p.c., non può essere emesso a favore dell’esecutato nell’ipotesi in cui tutti i creditori siano stati integralmente soddisfatti dal ricavato della vendita, non avendo la finalità di ripagare i crediti col ricavato dalla vendita, bensì quella di risarcire i creditori del danno cagionato dall’inadempimento.

Cassazione civile, Sez. III, 4 febbraio 2026, n. 2309 - Pres. De Stefano, Est. Crivelli

La Cassazione fra il punto sui rapporti fra responsabilità extracontrattuale del professionista delegato e l’azione per responsabilità civile del giudice dell’esecuzione

Contro l’agire del professionista delegato ex 591- bis c.p.c. non è ammissibile l’azione speciale prevista dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, in tema di “Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”, potendo egli essere convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni cagionati nell’espletamento dell’incarico svolgimento dell’attività delegata solo ai sensi dell’art. art. 2043 cod. civ., ove siano ravvisabile il dolo o la colpa non lieve. Piuttosto, i presupposti per l’azione ai sensi della legge n. 117 del 1988 possono configurarsi in relazione al provvedimento del giudice dell’esecuzione nel quale sia sfociato l’atto del professionista delegato, previo inutile esperimento dei previsti rimedi impugnatori e sempre che ne ricorrano i tassativi presupposti. In tal caso, l’azione ex legge n. 117 del 1988 può essere proposta anche in concorso con l’azione risarcitoria verso il delegato.

Cassazione civile, Sez. III, 2 dicembre 2025, n. 31423 - pres. Frasca, est. Iannello

La responsabilità del professionista delegato ha natura extracontrattuale

Per i danni cagionati nello svolgimento dell’attività delegata ai sensi dell’art. 591- bis c.p.c. il professionista delegato risponde ex art. 2043 cod. civ. ove agisca con dolo o colpa, restando comunque esclusa la responsabilità per colpa lieve consistita in imperizia nel caso in cui l’attività che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

Cassazione civile, Sez. III, 2 dicembre 2025, n. 31423 - pres. Frasca, est. Iannello

Il professionista delegato è un ausiliario del giudice dell’esecuzione

Il professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591- bis c.p.c. va considerato quale ausiliario del giudice dell’esecuzione, non essendo riconducibile la sua posizione a quella degli “estranei che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria” cui l’art. 1, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in tema di “Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”, estende l’applicabilità della relativa disciplina.

Cassazione civile, Sez. III, 2 dicembre 2025, n. 31423 - pres. Frasca, est. Iannello

La Cassazione chiarisce funzioni e regime normativo dell’esperto stimatore

La figura dell’esperto stimatore nominato dal giudice dell’esecuzione ex artt. 568 e 569 c.p.c. è ontologicamente diversa da quella del consulente tecnico d’ufficio, giacché al primo – a differenza del secondo – non è richiesto un contributo alla formazione di un sapere (di natura tecnica) da sottoporre alla qualificazione giuridica del giudice, né egli deve (contribuire a) risolvere una controversia tra le parti. Piuttosto, l’attività dell’esperto stimatore è connotata dall’esigenza pubblicistica di rendere più spedita e fruttuosa la vendita forzata. Di conseguenza, allo stimatore sono solo limitatamente applicabili le disposizioni concernenti la consulenza tecnico d’ufficio. In particolare, non è prevista la nomina di consulenti di parte; non occorre che l’esperto sia iscritto nell’albo dei consulenti del tribunale né che si dia comunicazione al presidente del tribunale ex art. 22 disp. att. c.p.c.; non si applica l’art. 63 c.p.c. relativo all’obbligo del C.T.U. di prestare il suo ufficio; gli istituti dell’astensione e della ricusazione non sono riferibili ausiliario che non è chiamato ad esprimere un giudizio in una controversia, ma soltanto a compiere atti e attività di acquisizione di elementi materiali e tecnici per lo sviluppo di un processo volto alla concretizzazione del titolo esecutivo; non è soggetto all’applicazione dell’ammenda di cui all’art. 64 c.p.c. in caso di dolo o colpa grave nello svolgimento dell’incarico.

Cassazione civile, Sez. III, 25 luglio 2025, n. 21444 - pres. De Stefano - est. Fanticini

Il contraddittorio con le parti non è necessario nell’attività dell’esperto stimatore

All’esperto stimatore, ausiliario necessario del giudice dell’esecuzione nominato ex artt. 568 e 569 c.p.c., è affidato un incarico di carattere pubblicistico volto a rendere più proficua la vendita forzata e non è prescritto che le relative operazioni si svolgano in contraddittorio con le parti del processo esecutivo, sicché queste non hanno diritto alla comunicazione di giorno, ora e luogo di inizio delle attività oppure del sopralluogo, né alla nomina di consulenti di parte.

Cassazione civile, Sez. III, 25 luglio 2025, n. 21444 - pres. De Stefano - est. Fanticini

L'ordine di liberazione nei confronti del comproprietario non debitore

Il rinvio di cui all’art. 788 c.p.c. alle norme dettate dal codice di rito per le espropriazioni immobiliari ha natura sistematica, da ciò derivando – stante il collegamento funzionale tra la divisione endoesecutiva e il processo esecutivo – la piena applicabilità della disciplina di cui all’art. 560 c.p.c. anche nei confronti del comproprietario non debitore, che potrà continuare a occupare il bene sino all’emissione del decreto di trasferimento soltanto laddove si tratti della sua abitazione principale.

Tribunale, Barcellona Pozzo di Gotto, 23 luglio 2025 - est. Lo Presti

È inesistente il pignoramento che non è stato notificato all’amministratore di sostegno

Va dichiarata, anche d’ufficio, l’inesistenza del pignoramento avente per oggetto immobili di proprietà del debitore esecutato sottoposto ad amministrazione di sostegno, quando l’atto di pignoramento non sia stato notificato all’amministratore di sostegno, il quale, in ipotesi di amministrazione di sostegno sostitutiva, è l’unico soggetto legittimato a ricevere la notifica, mentre, in ipotesi di amministrazione di sostegno assistenziale, deve ricevere l’atto al pari dell’amministrato, affinché gli sia consentito svolgere la sua funzione di assistenza, tenuto conto dei gravosi effetti di carattere sostanziale che il pignoramento esplica sul patrimonio dell’amministrato.

Tribunale, di Verona, 9 luglio 2025 - Est. dott. Attilio Burti

Il pignoramento dell’immobile non si estende ai canoni di locazione non ancora scaduti già assegnati ai sensi dell’art. 553 c.p.c.

La pronuncia, all’esito di procedura di espropriazione presso terzi, di un’ordinanza di assegnazione di canoni locatizi non ancora scaduti determina l’immediato trasferimento della titolarità del relativo credito in favore del creditore assegnatario e l’immediata fuoriuscita di tale credito dal patrimonio del debitore esecutato, facendo sorgere l’obbligo del terzo assegnato di adempiere nei confronti dell’assegnatario alle scadenze stabilite e sino a concorrenza dell’importo assegnato; la successiva effettuazione, a opera di altri creditori, di un pignoramento sull’immobile produttivo dei canoni già assegnati non attinge questi ultimi, non priva di efficacia l’ordinanza di assegnazione e non consente agli organi della procedura esecutiva immobiliare di adottare statuizioni incidenti su tali canoni.

Cassazione civile, Sez. III, 26 giugno 2025, n. 17195 - pres. F. De Stefano, est. R. Rossi

Esecuzione immobiliare: la richiesta di distribuzione parziale delle somme da conversione del pignoramento impedisce la restituzione al debitore in caso di estinzione ex art. 164-bis disp. att. c.p.c.

Nel processo esecutivo immobiliare, il deposito dell’istanza di distribuzione parziale delle somme ricavate dalla conversione del pignoramento, avvenuto anteriormente all’ordinanza di estinzione del procedimento (nella specie avutasi ex art. 164-bis disp. att. c.p.c.), impedisce la restituzione delle somme al debitore esecutato, con conseguente attribuzione delle giacenze ai creditori che abbiano formulato tempestiva richiesta di partecipazione alla distribuzione.

Tribunale, di Torre Annunziata, 20 maggio 2025 - est. Emanuela Musi

Conversione del pignoramento: sorte delle somme versate dal debitore in caso di estinzione del processo esecutivo ex art. 164-bis disp. att. c.p.c.

Le somme versate dal debitore ai fini della conversione del pignoramento costituiscono parte integrante dei beni pignorati e, anche in caso di versamento omesso o tardivo, rientrano a pieno titolo nella nozione di “somma ricavata” di cui agli artt. 495, 509 e 510 c.p.c., concorrendo alla formazione della massa attiva da distribuire. Tuttavia, qualora il processo esecutivo si estingua ai sensi dell’art. 164-bis disp. att. c.p.c., le somme ricavate dalla procedura esecutiva per la conversione del pignoramento – e mai entrate nella sfera patrimoniale dei creditori – non potranno che essere restituite al debitore.

Tribunale, di Torre Annunziata, 20 maggio 2025 - est. Emanuela Musi

Il G.E.può integrare l’ordinanza di estinzione ex art. 164-bis per disporre sulle somme da conversione del pignoramento secondo le regole sulla correzione per errore materiale

In difetto di impugnazione dell’ordinanza resa ai sensi dell’art. 164-bis disp. att. c.p.c., il Giudice dell’Esecuzione conserva il potere, alla luce di fatti sopravvenuti, di adottare provvedimenti relativi alla destinazione delle somme versate dal debitore a titolo di conversione del pignoramento e giacenti sul libretto intestato alla procedura; in tale contesto, il G.E. può, pertanto, integrare il provvedimento di estinzione, nella parte in cui non statuisca in merito all’attribuzione delle giacenze in favore dell’ “avente diritto”, mediante atto consequenziale alla declaratoria di improseguibilità, secondo le forme previste per la correzione dell’errore materiale da omissione.

Tribunale, di Torre Annunziata, 20 maggio 2025 - est. Emanuela Musi

L’intervento del creditore ipotecario nel giudizio di divisione endoesecutiva non interrompe la prescrizione.

L’intervento del creditore ipotecario nel giudizio di divisione endoesecutiva - svolto al solo scopo di verificare che le operazioni divisionali non pregiudichino la garanzia reale e senza proporre alcuna autonoma domanda nei confronti del debitore - non costituisce atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c., non valendo nemmeno quale intervento nel distinto e autonomo processo esecutivo ai sensi dell’art. 499 c.p.c.

Tribunale, di Verona, 21 marzo 2025 - Pres. dott. Luigi Pagliuca, Est. dott. Attilio Burti Burti

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