Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 569

Testo in vigore dal 13 febbraio 2019

                              Art. 569. 
         (Provvedimento per l'autorizzazione della vendita). 
 
  A  seguito  dell'istanza  di  cui  all'articolo  567   il   giudice
dell'esecuzione,   entro   quindici   giorni   dal   deposito   della
documentazione di cui al  secondo  comma  dell'articolo  567,  nomina
l'esperto   che   presta   giuramento   in    cancelleria    mediante
sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa l'udienza  per  la
comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498  che
non siano intervenuti. Tra  la  data  del  provvedimento  e  la  data
fissata per l'udienza non possono decorrere piu' di  novanta  giorni.
((Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566,  non  oltre  trenta
giorni prima dell'udienza, il creditore pignorante e i creditori gia'
intervenuti  ai  sensi  dell'articolo   499   depositano   un   atto,
sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato  al
debitore esecutato, nel quale e'  indicato  l'ammontare  del  residuo
credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del
criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e  delle  spese
sostenute  fino  all'udienza.  In   difetto,   agli   effetti   della
liquidazione della somma di cui al primo comma dell'articolo 495,  il
credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto
di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi  al  tasso
legale e delle spese successive.)) (115) (116) (148) ((157)) 
 
  All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e  le
modalita' della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza,  le
opposizioni agli atti  esecutivi,  se  non  sono  gia'  decadute  dal
diritto di proporle. 
 
  Nel caso in cui  il  giudice  disponga  con  ordinanza  la  vendita
forzata, fissa un termine non  inferiore  a  novanta  giorni,  e  non
superiore a  centoventi,  entro  il  quale  possono  essere  proposte
offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo  571.  Il  giudice  con  la
medesima ordinanza  stabilisce  le  modalita'  con  cui  deve  essere
prestata la cauzione, se la vendita e' fatta in uno o piu' lotti,  il
prezzo base determinato a norma dell'articolo 568, l'offerta  minima,
il termine, non superiore a  centoventi  giorni  dall'aggiudicazione,
entro il quale il prezzo dev'essere depositato, con le modalita'  del
deposito e fissa, al giorno successivo  alla  scadenza  del  termine,
l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per  la  gara  tra  gli
offerenti di cui  all'articolo  573.  Quando  ricorrono  giustificati
motivi, il giudice dell'esecuzione puo' disporre  che  il  versamento
del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non  superiore
a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi  dell'articolo  576  solo
quando ritiene probabile che la vendita con tale modalita' possa aver
luogo ad un prezzo superiore della meta' rispetto al valore del bene,
determinato a norma dell'articolo 568. (148) 
 
  Con la stessa ordinanza,  il  giudice  stabilisce,  salvo  che  sia
pregiudizievole per gli interessi dei creditori o  per  il  sollecito
svolgimento della procedura, che il  versamento  della  cauzione,  la
presentazione delle  offerte,  lo  svolgimento  della  gara  tra  gli
offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonche' il  pagamento  del
prezzo, siano effettuati  con  modalita'  telematiche,  nel  rispetto
della normativa  regolamentare  di  cui  all'articolo  161-ter  delle
disposizioni per l'attuazione del presente codice. (150) 
 
  Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi
il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza. 
 
  Con la medesima ordinanza il giudice  fissa  il  termine  entro  il
quale essa deve essere  notificata,  a  cura  del  creditore  che  ha
chiesto la vendita o di un altro autorizzato,  ai  creditori  di  cui
all'articolo 498 che non sono comparsi. (113a) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (113a) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30  giugno  2005,  n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente  modifica  ha
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (115) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005,  n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le  disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri  da  2)  a  43-bis),  e  3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di  entrata  in  vigore.  Quando  tuttavia  e'  gia'  stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle  norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1°  gennaio
2006." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni  dalla  L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005,  n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006,  n.  51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che  "Le  disposizioni  di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,  lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il  1°  marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive  pendenti  a  tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata  la
vendita,  la  stessa  ha   luogo   con   l'osservanza   delle   norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima  del  1°  marzo
2006." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (144) 
  Il D.L. 12 settembre 2014, n.  132,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19,  comma
6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del D.L. medesimo. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (148) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23,  comma  9)  che
"Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da  quelle  indicate
nel presente articolo, si applicano anche  ai  procedimenti  pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando  e'  gia'
stata  disposta  la  vendita,  la  stessa  ha  comunque   luogo   con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le  disposizioni
di cui al presente decreto  si  applicano  quando  il  giudice  o  il
professionista delegato dispone una nuova vendita". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (150) 
  Il D.L. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla  L.
30 giugno 2016, n. 119 ha disposto (con l'art. 4,  comma  5)  che  la
modifica del comma 4 del presente articolo si  applica  alle  vendite
forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione  o  dal
professionista delegato dopo il novantesimo  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di  cui  al  comma
3-bis. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (157) 
  Il D.L. 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 4, comma 4)
che "Le disposizioni introdotte  con  il  presente  articolo  non  si
applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto". 
Top