Art. 569.
(Provvedimento per l'autorizzazione della vendita).
A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice
dell'esecuzione, entro quindici giorni dal deposito della
documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina
l'esperto che presta giuramento in cancelleria mediante
sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa l'udienza per la
comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che
non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data
fissata per l'udienza non possono decorrere piu' di novanta giorni.
((Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta
giorni prima dell'udienza, il creditore pignorante e i creditori gia'
intervenuti ai sensi dell'articolo 499 depositano un atto,
sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al
debitore esecutato, nel quale e' indicato l'ammontare del residuo
credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del
criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese
sostenute fino all'udienza. In difetto, agli effetti della
liquidazione della somma di cui al primo comma dell'articolo 495, il
credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto
di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso
legale e delle spese successive.)) (115) (116) (148) ((157))
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le
modalita' della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le
opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia' decadute dal
diritto di proporle.
Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita
forzata, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non
superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte
offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la
medesima ordinanza stabilisce le modalita' con cui deve essere
prestata la cauzione, se la vendita e' fatta in uno o piu' lotti, il
prezzo base determinato a norma dell'articolo 568, l'offerta minima,
il termine, non superiore a centoventi giorni dall'aggiudicazione,
entro il quale il prezzo dev'essere depositato, con le modalita' del
deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine,
l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli
offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono giustificati
motivi, il giudice dell'esecuzione puo' disporre che il versamento
del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore
a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo
quando ritiene probabile che la vendita con tale modalita' possa aver
luogo ad un prezzo superiore della meta' rispetto al valore del bene,
determinato a norma dell'articolo 568. (148)
Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo che sia
pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito
svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la
presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli
offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonche' il pagamento del
prezzo, siano effettuati con modalita' telematiche, nel rispetto
della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle
disposizioni per l'attuazione del presente codice. (150)
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi
il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il
quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha
chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui
all'articolo 498 che non sono comparsi. (113a)
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AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.
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AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio
2006."
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AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la
vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo
2006."
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AGGIORNAMENTO (144)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma
6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.
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AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 9) che
"Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate
nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia'
stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il
professionista delegato dispone una nuova vendita".
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AGGIORNAMENTO (150)
Il D.L. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla L.
30 giugno 2016, n. 119 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che la
modifica del comma 4 del presente articolo si applica alle vendite
forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal
professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma
3-bis.
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AGGIORNAMENTO (157)
Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni
dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 4, comma 4)
che "Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si
applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto".