Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 617

Testo in vigore dal 11 settembre 2005

                              Art. 617. 
                      (Forma dell'opposizione). 
 
  Le  opposizioni  relative  alla  regolarita'  formale  del   titolo
esecutivo e del  precetto  si  propongono,  prima  che  sia  iniziata
l'esecuzione, davanti al giudice  indicato  nell'articolo  480  terzo
comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di
((venti giorni)) dalla  notificazione  del  titolo  esecutivo  o  del
precetto.((113a))((115))((116)) 
 
  Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile
proporre prima dell'inizio dell'esecuzione  e  quelle  relative  alla
notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai  singoli  atti
di esecuzione si propongono con ricorso  al  giudice  dell'esecuzione
nel  termine  perentorio  di  ((venti  giorni))  dal  primo  atto  di
esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il  precetto,  oppure
dal     giorno     in     cui     i     singoli      atti      furono
compiuti.((113a))((115))((116)) 
 
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AGGIORNAMENTO (113a) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30  giugno  2005,  n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater)  che  le  presenti  modifiche
hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006. 
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AGGIORNAMENTO (115) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005,  n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le  disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri  da  2)  a  43-bis),  e  3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di  entrata  in  vigore.  Quando  tuttavia  e'  gia'  stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle  norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1°  gennaio
2006." 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni  dalla  L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005,  n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006,  n.  51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che  "Le  disposizioni  di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,  lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il  1°  marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive  pendenti  a  tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata  la
vendita,  la  stessa  ha   luogo   con   l'osservanza   delle   norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima  del  1°  marzo
2006." 
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