Testo in vigore dal 15 agosto 2020
Art. 10
Comunicazioni telematiche
1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione,
controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente
codice sono effettuate con modalita' telematiche al domicilio
digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti,
quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsene.
2. Gli organi di cui al comma 1 attivano, dandone tempestiva
comunicazione agli interessati, un domicilio digitale, da utilizzare
esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura:
a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno
l'obbligo di munirsene;
b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero;
c) al debitore e al legale rappresentante della societa' o ente
sottoposti a una delle procedure disciplinate dal presente codice.
3. Le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede
l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno
provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente
mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalita'
nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause
imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo
si applicano anche ai soggetti cui e' stato assegnato un domicilio
digitale ai sensi del comma 2.
4. Per tutta la durata della procedura e per i due anni
successivi alla relativa chiusura, gli organi di cui al comma 1 sono
tenuti a conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti.
5. Ai fini della validita' ed efficacia delle predette
comunicazioni, alla posta elettronica certificata e' equiparato il
servizio di recapito certificato ai sensi dell'articolo 1, comma
1-ter, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Le spese per l'attivazione del domicilio digitale previsto dal
comma 2 sono a carico della massa.