Articolo 3
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Testo in vigore dal 19 dicembre 2018
Art. 3
Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle
procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi
1. E' istituito presso il Ministero della giustizia un registro
elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari,
delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della
crisi. Il registro e' accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza
i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle
funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli
intermediari vigilati e della stabilita' complessiva.
2. Nel registro sono pubblicati le informazioni e i documenti
relativi:
a) alle procedure di espropriazione forzata immobiliare;
b) alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di
liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo
1942, n. 267;
c) ai procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione
dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, nonche' ai piani di risanamento di cui all'articolo 67,
terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle
imprese;
d) alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al
decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39;
e) alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di
piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla legge 27
gennaio 2012, n. 3.
3. Il registro si compone di una sezione ad accesso pubblico e
gratuito e di una sezione ad accesso limitato, aventi il contenuto
che segue:
a) relativamente alle procedure di cui al comma 2, nella sezione
del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma
elettronica, in relazione alla tipologia di procedura o di strumento
di cui al comma 2, le informazioni e i documenti di cui all'articolo
24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2015/848 e le altre
informazioni rilevanti in merito ai tempi e all'andamento di ciascuna
procedura o strumento; all'interno di questa sezione possono essere
altresi' collocate le informazioni e i provvedimenti di cui
all'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267;
b) relativamente alle procedure di espropriazione forzata
immobiliare, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese
disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti
individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Nella individuazione delle
informazioni il decreto tiene conto, a fini di tutela della
stabilita' finanziaria, anche della loro rilevanza per una migliore
gestione dei crediti deteriorati da parte degli intermediari
creditizi e finanziari;
c) nella sezione del registro ad accesso limitato sono resi
disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti
relativi a ciascuna procedura o strumento di cui al comma 2,
individuate con il decreto dirigenziale di cui alla lettera b).
4. Con il decreto di cui al comma 3, lettera b), sentita la Banca
d'Italia per gli aspetti rilevanti ai fini di tutela della stabilita'
finanziaria, sono altresi' adottate le disposizioni per l'attuazione
del registro, prevedendo:
a) le modalita' di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e
consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro,
nonche' i tempi massimi della loro conservazione;
b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna
tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle
informazioni e dei documenti;
c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di
un legittimo interesse, ad accedere, anche mediante un avvocato
munito di procura, alla sezione del registro ad accesso limitato; il
contributo dovuto per l'accesso, da determinare in misura tale da
assicurare almeno la copertura dei costi del servizio, e i casi di
esenzione; e' sempre consentito l'accesso gratuito all'autorita'
giudiziaria;
d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di
documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle
informazioni ivi contenute o all'assenza di valore informativo di
tali documenti per i terzi.
5. Il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna
tipologia di informazione e di documento in esso contenuti e di
tribunale e numero di ruolo dei procedimenti. Le disposizioni
contenute nel decreto di cui al comma 3, lettera b), assicurano che
il registro sia conforme alle disposizioni del regolamento (UE)
2015/848.
6. Su richiesta del debitore, del curatore, del commissario
giudiziale, di un creditore, di chiunque vi abbia interesse o
d'ufficio, il giudice delegato o il tribunale competenti possono
limitare la pubblicazione di un documento o di una o piu' sue parti,
quando sia dimostrata l'esistenza di uno specifico e meritevole
interesse alla riservatezza dell'informazione in esso contenuta. La
richiesta di cui al presente comma sospende gli obblighi di
pubblicazione dei documenti, o della parte di essi, oggetto della
richiesta di esenzione e, qualora la pubblicazione sia gia' avvenuta,
sospende temporaneamente l'accesso ad essi da parte degli
interessati. Nelle more della decisione, il giudice puo' imporre una
cauzione al creditore o terzo richiedente.
((7. Il Ministero della giustizia, in attuazione degli obiettivi di
cui al presente decreto, per la progressiva implementazione e
digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed
informativa dell'Amministrazione della giustizia, in coerenza con le
linee del Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, puo' avvalersi, per i servizi accessori alla
digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi
informativi sviluppati dal Ministero della giustizia, della societa'
di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse
generale, la societa' provvede, tramite Consip S.p.A.,
all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti)).
8. Per l'istituzione del registro e' autorizzata la spesa di 3,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. Il Ministero della
giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca
d'Italia disciplinano con apposita convenzione, da stipulare entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i rispettivi compiti rispetto alla realizzazione,
al funzionamento e al monitoraggio del registro, nonche' l'eventuale
entita' della contribuzione finanziaria da parte della Banca
d'Italia.