Articolo 1
Articolo 1
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Testo in vigore dal 31 dicembre 1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
per il riequilibrio della finanza pubblica per l'anno 1988;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 maggio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri del tesoro, delle finanze e del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanita';
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
(Regolazione dei flussi finanziari per interventi nel comparto delle
calamita' naturali).
1. Per l'anno 1988 i trasferimenti di risorse dal Fondo di cui
all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulle apposite
contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato a favore dei comuni, sono disposti solo se la
giacenza di fondi su dette contabilita' speciali sia inferiore al 30
per cento dell'insieme delle quote assegnate dal CIPE per l'anno
1988.
2. Parimenti, i pagamenti ed i trasferimenti a carico del bilancio
dello Stato e del Fondo per la protezione civile per le finalita'
indicate nell'articolo 17, commi 5, 6 e 7, della legge 11 marzo 1988,
n. 67, possono essere disposti solo se le giacenze dei fondi sulle
contabilita' speciali risultino inferiori al 30 per cento delle
rispettive autorizzazioni disposte per l'anno 1988.
(( 3. Al fine di assicurare la continuita' e la correntezza degli
interventi degli enti locali disastrati, nonche' di quelli gravemente
danneggiati, individuati in applicazione dell'articolo 1 del
decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, gli stessi sono autorizzati ad
effettuare prelievi dalle rispettive contabilita' speciali istituite,
presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche in
eccedenza alle disponibilita' esistenti nelle contabilita' stesse. In
ciascun anno tali prelievi possono eseguirsi fino all'ammontare
complessivo degli importi assegnati a tutto l'anno stesso dalle
delibere CIPE e non ancora erogati, nonche' fino al 50 per cento
degli importi assegnati dalle delibere medesime per l'anno
immediatamente successivo. La regolazione dei suindicati prelievi e'
effettuata, a cura delle sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato, man mano che affluiscono versamenti nelle suddette
contabilita' speciali)).
4. I comuni possono effettuare trasferimenti di risorse dalle
contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria
provinciale sulle aperture di credito, di cui all'articolo 15 della
citata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, sempre che
l'importo delle giacenze sulle predette aperture di credito non
superi la quota del 10 per cento dell'ammontare delle aperture di
credito in essere. A costituire le giacenze di cui al presente comma
concorrono i saldi tra gli interessi attivi maturati e maturandi
sulle aperture di credito e gli interessi passivi conseguenti alle
anticipazioni. Le aperture di credito predette sono utilizzate
indipendentemente dal soggetto beneficiario del contributo.
5. L'erogazione dei contributi in conto capitale per la
ricostruzione e la riparazione delle unita' immobiliari di cui
all'articolo 15 della richiamata legge n. 219 del 1981, e successive
modificazioni, ha luogo:
a) in ragione del 15 per cento all'inizio dei lavori accertato
dal sindaco;
b) in ragione dell'80 per cento dell'importo concesso in base a
stati di avanzamento, corredati da copia autentica delle prescritte
fatture;
c) in ragione del residuo 5 per cento dell'importo concesso dopo
l'ultimazione dei lavori, a presentazione dello stato finale
corredato da copia delle prescritte fatture e della documentazione
amministrativo-contabile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28
febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni; nelle stesse misure e
sulla base dei medesimi presupposti sono concesse le anticipazioni da
parte delle aziende di credito, ai sensi del decreto-legge 1> ottobre
1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1982, n. 883, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il 5 per cento di cui alla lettera c) del comma 5 e' riservato
per intero al saldo delle residue spettanze per spese tecniche di
progettazione e direzione dei lavori.
7. Ulteriori assegnazioni ai fini di cui all'articolo 84 della
legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni,
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
sono disposte dal Ministro del tesoro su documentata richiesta da
parte degli uffici competenti, nella misura necessaria per assicurare
la continuita' degli interventi.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il CIPE, su proposta del Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, che accertera'
preventivamente lo stato di attuazione degli interventi per la
ricostruzione e la compatibilita' degli interventi per lo sviluppo
con quelli previsti dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, e dalla
legislazione ordinaria, definisce il programma degli interventi
residuali da effettuare ai sensi della citata legge n. 219 del 1981,
e successive modificazioni, individuando il relativo fabbisogno
finanziario.
9. In deroga ad ogni altra diversa disposizione per tutti i lavori
pubblici da appaltarsi o da affidarsi da parte dello Stato, delle
regioni, degli enti locali o di ogni altro ente pubblico, l'importo
massimo concedibile, per anticipazioni, e' fissato nella misura del
15 per cento del prezzo contrattuale. L'anticipazione e' corrisposta
previa dichiarazione del direttore dei lavori di avvenuto concreto
inizio dei lavori medesimi. Sono in ogni modo fatte salve le
modalita' di anticipazione eventualmente diverse, previste nei
contratti gia' stipulati dall'ente appaltante in data anteriore
all'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
10. Sugli ordini di pagamento emessi dalle amministrazioni statali
per la gestione degli interventi previsti dalla richiamata legge n.
219 del 1981 e da altre successive disposizioni concernenti
interventi a favore di zone colpite da calamita' naturali, sulle
somme giacenti, sulle contabilita' speciali aperte allo stesso titolo
presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonche' sugli
ordinativi tratti sulle medesime contabilita' speciali, non sono
ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti se non per crediti
derivanti da opere realizzate nell'ambito degli interventi
finalizzati previsti dalle leggi anzidette.
11. Gli atti di sequestro e/o pignoramento eventualmente notificati
agli uffici pagatori non sospendono il pagamento dei titoli di spesa
ne' determinano oneri di accantonamento delle somme a valere sulle
giacenze delle predette contabilita' speciali.
12. Gli atti eventualmente compiuti in violazione della presente
norma sono nulli e la nullita' deve essere rilevata d'ufficio dal
giudice.