Articolo 21
Articolo 21
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Testo in vigore dal 10 luglio 1997
Testo unico-art. 21.
(Sequestro, pignoramento, cessione)
L'indennita' di buonuscita e l'assegno vitalizio non sono soggetti
a sequestro, pignoramento o cessione, salvo che per i debiti verso il
Fondo di previdenza e credito di cui all'art. 32 ovvero per la
realizzazione dei crediti da risarcimento del danno eventualmente
causato dal dipendente all'amministrazione.
Quando i crediti predetti siano accertati con sentenza passata in
giudicato, il ristoro del danno puo' avvenire anche mediante
trattenuta sugli importi da corrispondere.
L'assegno vitalizio non puo', comunque, essere sottoposto a
sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore a un
quinto, valutato al netto delle ritenute di legge. (4A)((6A))
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AGGIORNAMENTO (4A)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 20 luglio 1990, n. 340
(in G.U. 1a s.s. 25/07/1990, n. 30), ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032
("Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello
Stato"), nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti
dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la
sequestrabilita' e pignorabilita', per crediti alimentari dovuti per
legge, dell'indennita' di buonuscita erogata dall'ENPAS."
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AGGIORNAMENTO (6A)
La Corte costituzionale con sentenza 19 giugno-4 luglio 1997, n.
225 (in G.U. 09/07/1997, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita'
"costituzionale degli artt. 4 della legge 8 giugno 1966, n. 424
(Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la
sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente
pubblico), e 21 del d.P.R 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del
testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei
dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui
prevedono, per i dipendenti civili e militari dello Stato, la
sequestrabilita' o la pignorabilita' delle indennita' di fine
rapporto di lavoro, anche per i crediti da danno erariale, senza
osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, del codice
di procedura civile.