IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza per le esigenze di
finanza pubblica e per il corretto rapporto tra fisco e contribuente
di ottimizzare l'attivita' di riscossione adottando disposizioni per
la soppressione di Equitalia e per adeguare l'organizzazione
dell'Agenzia delle entrate anche al fine di garantire l'effettivita'
del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento
spontaneo degli obblighi tributari e per i fini di cui all'articolo
4, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE), e all'articolo 81, comma 1, della Costituzione;
Tenuto conto altresi', per le misure da adottare per le predette
urgenti finalita', del contenuto del rapporto Italia -
Amministrazione fiscale dell'organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE), pubblico il 19 luglio 2016 e, in
particolare, del capitolo 6, rubricato «riscossione coattiva delle
imposte: problemi specifici identificati»;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di riaprire i
termini della procedura di collaborazione volontaria nonche' di
prevedere misure di contrasto all'evasione fiscale;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere
alla revisione della disciplina di alcuni adempimenti tributari che
risultino di scarsa utilita' all'amministrazione finanziaria ai fini
dell'attivita' di controllo o di accertamento, o comunque non
conformi al principio di proporzionalita';
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere
misure di finanziamento di spese collegate ad esigenze indifferibili;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 15 ottobre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato
1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le societa' del Gruppo Equitalia
sono sciolte, a esclusione della societa' di cui alla lettera b) del
comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione. Le stesse
sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte,
senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e' fatto divieto alle
societa' di cui al presente comma di effettuare assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di
contratto di lavoro subordinato.
2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni
relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' attribuito
all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed e' svolto dall'ente
strumentale di cui al comma 3.
3. Al fine di garantire la continuita' e la funzionalita' delle
attivita' di riscossione, e' istituito, a far data dal 1º luglio
2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle
entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate
sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia
e delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare
costantemente l'attivita' dell'Agenzia delle entrate-Riscossione,
secondo principi di trasparenza e pubblicita'. L'ente subentra, a
titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche
processuali, delle societa' del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e
assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e
secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602. L'ente puo' anche svolgere le attivita' di riscossione delle
entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
esclusione delle societa' di riscossione, e, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa' da esse
partecipate. L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale,
contabile e di gestione. Sono organi dell'ente il presidente, il
comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti, il cui
presidente e' scelto tra i magistrati della Corte dei conti.
4. Il comitato di gestione e' composto dal direttore dell'Agenzia
delle entrate, che e' il presidente dell'ente, e da due componenti
nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti. Ai componenti
del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennita' o
rimborso spese.
5. Lo statuto e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze degli organi,
indica le entrate dell'ente, stabilendo i criteri concernenti la
determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti
pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di
garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attivita', anche
nella prospettiva di un nuovo modello di remunerazione dell'agente
della riscossione. Lo statuto disciplina i casi e le procedure, anche
telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza
generale, altresi' promuovendo la partecipazione dei soggetti
interessati. Il comitato di gestione, su proposta del presidente,
delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale
che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i
bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che
impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite
fissato dallo statuto. Il comitato di gestione delibera altresi' il
piano triennale per la razionalizzazione delle attivita' di
riscossione e gli interventi di incremento dell'efficienza
organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di
gestione e di personale. Nel rapporto con i contribuenti l'ente si
conforma ai principi dello statuto dei diritti del contribuente, di
cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento ai
principi di trasparenza, leale collaborazione e tutela
dell'affidamento e della buona fede, nonche' agli obiettivi
individuati dall'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in
materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti,
assistenza e tutoraggio del contribuente. L'ente opera nel rispetto
dei principi di legalita' e imparzialita', con criteri di efficienza
gestionale, economicita' dell'attivita' ed efficacia dell'azione, nel
perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo di cui
al comma 13 e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi
stessi, dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti. Agli atti a
carattere generale indicati nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13,
e al piano triennale per la razionalizzazione delle attivita' di
riscossione si applica l'articolo 60 del decreto legislativo n. 300
del 1999.
5-bis. I bilanci preventivi e consuntivi dell'ente sono redatti
secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139,
e sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e
delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
novembre 1998, n. 439.
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, l'Agenzia delle
entrate-Riscossione e' sottoposta alle disposizioni del codice civile
e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. Ai fini
dello svolgimento della propria attivita' e' autorizzata ad
utilizzare anticipazioni di cassa.
6-bis. I risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione
delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione sono versati dall'ente di cui al comma 3 ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei limiti del
risultato d'esercizio dell'ente stesso.
7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Per l'anno 2017, sono validi i
costi determinati, approvati e pubblicati da Equitalia S.p.A., ai
sensi del citato articolo 9.
8. L'ente e' autorizzato ad avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato,
di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le
ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente
puo' altresi' avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti
negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del
presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle
previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, ovvero puo' avvalersi ed essere rappresentato,
davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti
delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso,
ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli
riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, puo'
assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio
davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo
11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Per la
tutela dell'integrita' dei bilanci pubblici e delle entrate degli
enti territoriali, nonche' nel rispetto delle disposizioni contenute
nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le
attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla
riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi
partecipate sono affidate a soggetti iscritti all'albo previsto
dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
((11))
8-bis. Gli enti vigilati dal Ministero della salute sono
autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611.
9. Tenuto conto della specificita' delle funzioni proprie della
riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro
svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuita', a
decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle societa'
del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, senza soluzione di continuita' e con la
garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e
previdenziale maturata alla data del trasferimento, e' trasferito
all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la
ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione
organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente.
A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile.
9-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali sono individuate le modalita' di utilizzazione, a decorrere
dal 1º luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla
legge 2 aprile 1958, n. 377, per l'armonizzazione della disciplina
previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con
quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei
principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995,
n. 335.
10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 DICEMBRE 2016, N. 225.
11. Entro la data di cui al comma 1:
a) l'Agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le azioni
di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
citato decreto-legge n. 203 del 2005, e successive modificazioni,
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia
S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e
delle finanze. La predetta societa' Equitalia Giustizia Spa continua
a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione e, in particolare,
quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I
servizi di natura informatica in favore di Equitalia Giustizia S.p.A.
continuano ad essere forniti dalla societa' di cui all'articolo 83,
comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) gli organi societari delle societa' di cui al comma 1 deliberano
i bilanci finali di chiusura, corredati delle relazioni di legge, che
sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle
finanze. Ai componenti degli organi delle societa' soppresse sono
corrisposti compensi, indennita' ed altri emolumenti solo fino alla
data di soppressione. Per gli adempimenti successivi relativi al
presente comma, ai predetti componenti spetta esclusivamente, ove
dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dal
rispettivo ordinamento.
11-bis. Entro centoventi giorni dalla data dello scioglimento delle
societa' di cui al comma 1, gli organi dell'ente previsto dal comma 3
deliberano i bilanci finali delle stesse societa', corredati delle
relazioni di legge. Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al
Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni
dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ai componenti degli organi
delle predette societa' sono corrisposti compensi, indennita' e altri
emolumenti esclusivamente fino alla data dello scioglimento.
11-ter. Le societa' di cui al comma 1 redigono i bilanci relativi
all'esercizio 2016 e quelli indicati al comma 11-bis secondo le
previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136.
12. Le operazioni di cui al comma 11 sono esenti da imposizione
fiscale.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore
dell'Agenzia delle entrate, presidente dell'ente, stipulano
annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo
59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per individuare:
a) i servizi dovuti;
b) le risorse disponibili;
c) le strategie per la riscossione dei crediti tributari, con
particolare riferimento alla definizione delle priorita', mediante un
approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;
d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di
economicita' della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i
servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche
mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione
fiscale;
e) gli indicatori e le modalita' di verifica del conseguimento
degli obiettivi di cui alla lettera d);
f) le modalita' di vigilanza sull'operato dell'ente da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze, anche in relazione alla
garanzia della trasparenza, dell'imparzialita' e della correttezza
nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti
con i contribuenti;
g) la gestione della funzione della riscossione con modalita'
organizzative flessibili, che tengano conto della necessita' di
specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per
tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri
oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il
risultato economico della medesima riscossione;
h) la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad
evitare aggravi moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il
rapporto con l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27
luglio 2000, n. 212, anche mediante l'istituzione di uno sportello
unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi, secondo
criteri di trasparenza che consentano al contribuente anche di
individuare con certezza il debito originario.
13-bis. Lo schema dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 e'
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della
rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per
l'espressione del parere, qualora cio' si renda necessario per la
complessita' della materia. Decorso il termine previsto per
l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, l'atto
aggiuntivo puo' essere comunque stipulato.
14. Costituisce risultato particolarmente negativo della gestione,
ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 300
del 1999, il mancato raggiungimento, da parte dell'ente di cui al
comma 3, degli obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo di cui al
comma 13, non attribuibile a fattori eccezionali o comunque non
tempestivamente segnalati al Ministero dell'economia e delle finanze,
per consentire l'adozione dei necessari correttivi.
14-bis. Il soggetto preposto alla riscossione nazionale redige una
relazione annuale sui risultati conseguiti in materia di riscossione,
esponendo distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad esso
affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da
riscuotere, nonche' le quote di credito divenute inesigibili. La
relazione contiene anche una nota illustrativa concernente le
procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti,
evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei
carichi di ruolo affidati. La relazione, anche ai fini della
predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmessa all'Agenzia delle entrate e al
Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione,
nell'ambito dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 del presente
articolo, delle metodologie e procedure di riscossione piu' proficue
in termini di economicita' della gestione e di recupero dei carichi
di ruolo non riscossi.
15. Fino alla data di cui al comma 1, l'attivita' di riscossione
prosegue nel regime giuridico vigente. In sede di prima applicazione,
entro il 30 aprile 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, l'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A. e' nominato
commissario straordinario per gli adempimenti propedeutici
all'istituzione dell'ente di cui al comma 3, per l'elaborazione dello
statuto ai fini di cui al comma 5 e per la vigilanza e la gestione
della fase transitoria.
16. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari
del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della
riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, si intendono riferiti, in quanto compatibili,
all'agenzia di cui al comma 3 del presente articolo.
16-bis. Al fine di garantire le competenze necessarie ai
concessionari della gestione dei servizi della pubblica
amministrazione, all'articolo 6, numero 9-bis), della legge 22
dicembre 1957, n. 1293, dopo le parole: "dall'assegnazione" sono
inserite le seguenti: "o dal rinnovo" e dopo le parole: "corsi di
formazione" sono inserite le seguenti: ", anche in modalita' a
distanza,".
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla
L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 4-novies, comma 1)
che "Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.
225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43,
quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia
delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in
giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei
giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima
disposizione non si applica nei casi di indisponibilita' della stessa
Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio".