Articolo 1
Articolo 1
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Testo in vigore dal 24 giugno 2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di integrare il
Fondo sanitario nazionale di parte corrente al fine di far fronte
alle maggiori occorrenze finanziarie delle unita' sanitarie locali
per gli anni 1991 e 1992 e di snellire le operazioni di ripiano dei
disavanzi gia' operanti per gli anni precedenti, nonche' di emanare
disposizioni per assicurare l'erogazione transitoria di servizi
sociali da parte delle province e per individuare le associazioni di
promozione sociale destinatarie di contributi statali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 gennaio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri della sanita' e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Misure urgenti in materia sanitaria
1. Per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio
sanitario nazionale per l'anno 1991, determinate in lire 5.600
miliardi, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad
assumere mutui quindicennali alle condizioni, con le modalita' e con
gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro
nel limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella A,
con onere a carico dello Stato; per le stesse finalita' e medesime
modalita', l'Associazione della Croce rossa italiana e' autorizzata
ad assumere un mutuo per un importo non superiore a lire 10 miliardi.
2. L'onere per l'ammortamento dei mutui e' valutato in complessive
lire 978 miliardi annui ed alla relativa copertura si provvede
mediante utilizzo della quota all'uopo vincolata del Fondo sanitario
nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero del
tesoro.
3. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni
ed integrazioni, relative alle spese in conto capitale, si estendono
alle disponibilita' del capitolo 4403 dello stato di previsione del
Ministero della sanita'.
4. Le disponibilita' finanziarie esistenti in conto residui sui
capitoli 7001 e 7010 dello stato di previsione del Ministero della
sanita' per l'anno 1991, non impegnate nel predetto anno, sono
conservate per essere utilizzate nell'esercizio 1993.
5. Le somme dovute a qualsiasi titolo alle ((aziende sanitarie
locali e ospedaliere)) e agli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti
degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque
spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonche' nella
misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini
dell'erogazione dei servizi sanitari definiti con decreto del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, da
emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. ((A tal fine l'organo
amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni
trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle
destinazioni previste nel primo periodo.)) (4)
((5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 e' comunicata, a mezzo
di posta elettronica certificata, all'istituto cui e' affidato il
servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al
fine di garantire l'espletamento delle finalita' di cui al comma 5,
dalla data della predetta comunicazione il tesoriere e' obbligato a
rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente
indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di
pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti
dell'ente, senza necessita' di previa pronuncia giurisdizionale.
Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non puo' emettere
mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo
l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenuto per il
pagamento o, se non e' prescritta fattura, dalla data della
deliberazione di impegno.))
6. Il contributo previsto dall'articolo 63 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e successive modificazioni, dovuto, per ciascuno degli
anni dal 1980 al 1985 dai cittadini assicurati al Servizio sanitario
nazionale, che secondo le leggi vigenti non erano tenuti
all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica, resta
determinato tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio
pro-capite dell'anno precedente per gli anni 1980 e 1981 nella misura
annua fissa di lire 300 mila e di lire 350 mila per l'anno 1982,
entrambe le misure maggiorate di un importo pari al tre per cento del
reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. per gli anni medesimi, e per
ciascuno dei successivi anni in un importo pari al 5,50 per cento del
reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. per ciascuno degli anni a cui
il contributo si riferisce. I suddetti contributi non possono,
comunque, superare l'ammontare complessivo annuo di L. 1.500.000 per
ciascuno degli anni 1980 e 1981 e l'ammontare complessivo annuo,
rispettivamente, di L. 1.750.000 e di L. 2.500.000 per ciascuno degli
anni 1982 e 1983.00 e di L. 2.500.000 per ciascuno degli anni 1982 e
1983.
7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine
dell'esercizio 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per
essere utilizzate nell'esercizio successivo. Tali somme saranno
erogate all'Universita' degli studi di Siena.
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 29 giugno 1995, n. 285
(in G.U. 1a s.s. 05/07/1995, n. 28), ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 5 del presente articolo "nella parte in cui,
per l'effetto della non sottoponibilita' ad esecuzione forzata delle
somme destinate ai fini ivi indicati, non prevede la condizione che
l'organo di amministrazione dell'unita' sanitaria locale, con
deliberazione da adottare per ogni trimestre, quantifichi
preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che
dall'adozione della predetta delibera non siano emessi mandati a
titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine
cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se
non e' prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno
da parte dell'ente".