Art. 208
Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria
1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che puo' essere
affidato:
a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le citta'
metropolitane, ad una banca autorizzata, a svolgere l'attivita' di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunita' montane
e le unioni di comuni, anche a societa' per azioni regolarmente
costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a
((cinquecentomila euro)), aventi per oggetto la gestione del servizio
di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che
alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del
medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti
adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le
banche di credito cooperativo; ((83))
c) altri soggetti abilitati per legge.
(68)
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AGGIORNAMENTO (68)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 54, comma 1-bis) che
"Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento del servizio
di tesoreria nei confronti degli enti locali, l'articolo 208 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che il tesoriere,
senza distinzione tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1 del predetto articolo 208, che rivesta la qualifica di
societa' per azioni, puo' delegare, anche per i servizi di tesoreria
gia' affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad
una societa' per azioni che sia controllata dal tesoriere ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile.
Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del
servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso
erogato all'ente locale nelle modalita' previste dalla convenzione, e
mantiene la responsabilita' per gli atti posti in essere dalla
societa' delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole
fasi o processi del servizio puo' generare alcun aggravio di costi
per l'ente".
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AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che la
presente modifica si applica, "ove non diversamente previsto nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e
successivi".