Articolo 1
Articolo 1
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Testo in vigore dal 06 marzo 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare i
pignoramenti sulle contabilita' speciali delle prefetture, delle
direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di
finanza, nonche' di emanare disposizioni finanziarie per le Forze di
polizia e per la protezione civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 maggio 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Pignoramenti sulle contabilita' speciali delle prefetture, delle
direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di
finanza.
1. I fondi di contabilita' speciale a disposizione delle prefetture,
delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia
di finanza, nonche' le aperture di credito a favore dei funzionari
delegati degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di
Stato,della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato
((, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari)) e dei
comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,o del Cassiere del
Ministero dell'interno, comunque destinati a servizi e finalita' di
protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica
((nonche' di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel
settore agricolo, alimentare e forestale)), al rimborso delle spese
anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni
elettorali, nonche' al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi
titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad
esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del
titolo VI del libro I del codice civile (a) , nonche' dal testo unico
delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione
degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme
affluite nelle contabilita' speciali delle prefetture e delle
direzioni di amministrazione ed a favore dei funzionari delegati di
cui al comma 1, si eseguono esclusivamente, a pena di nullita'
rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro III - titolo
II - capo II del codice di procedura civile con atto notificato al
direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o al
direttore di amministrazione od al funzionario delegato nella cui
circoscrizione risiedono soggetti privati interessati, con l'effetto
di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente
alle somme pignorate. Il funzionario di prefettura, o il direttore di
amministrazione o funzionario delegato cui sia stato notificato atto
di pignoramento o di sequestro, e' tenuto a vincolare l'ammontare,
sempreche' esistano sulla contabilita' speciale fondi la cui
destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1, per cui si
procede con annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva
di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino gia'
emessi.
3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi
del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato a
pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o
di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di
accantonamento da parte delle sezioni medesime ne' sospendono
l'accreditamento di somme nelle contabilita' speciali intestate alle
prefetture ed alle direzioni di amministrazione ed in quelle a favore
dei funzionari delegati di cui al comma 1.
4. Viene effettuata secondo le stesse modalita' stabilite nel comma
2 la notifica di ogni altro atto consequenziale nei procedimenti
relativi agli atti di pignoramento o di sequestro.