Testo in vigore dal 22 dicembre 1977
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella
convenzione, tra cui il testo in lingua francese.
CONVENZIONE INTERNAZIONALE
PER L'UNIFICAZIONE DI ALCUNE REGOLE SUL SEQUESTRO CONSERVATIVO DELLE
NAVI FIRMATA A BRUXELLES, IL 10 MAGGIO 1952
Le Alte Parti Contraenti,
avendo riconosciuto l'utilita' di stabilire di comune accordo
alcune regole uniformi sul sequestro conservativo delle navi, hanno
deciso di concludere a tal fine una convenzione e hanno convenuto
quanto segue:
Articolo 1
Nella presente Convenzione i termini seguenti sono adoperati con il
significato qui appresso indicato:
1. Per "Credito Marittimo" si intende rivendicazione di un diritto
o di un credito che abbia una delle cause seguenti:
a) danni causati da una nave o in seguito ad abbordaggio o ad
altra causa;
b) perdita di vite umane o danni alle persone causati da una nave
o derivanti dall'uso di una nave;
c) assistenza e salvataggio;
d) contratti relativi all'utilizzazione o alla locazione di una
nave con contratto di noleggio o altro contratto;
e) contratti relativi al trasporto di merci per nave in virtu' di
un contratto di noleggio, di una polizza di carico o altro contratto;
f) perdite o danni a merci e bagagli trasportati per nave;
g) avaria comune;
h) prestito su beni esposti a rischi marittimi;
i) rimorchio;
j) pilotaggio;
k) forniture, in qualsiasi luogo, di prodotti o di materiali
fatte ad una nave in vista del suo esercizio o della sua
manutenzione;
l) costruzione, riparazioni, equipaggiamento di una nave o spese
di scalo;
m)salari del Capitano, Ufficiali o uomini d'equipaggio;
n) somme anticipate dal Capitano e spese effettuate dai
caricatori, dai noleggiatori o dagli Agenti per conto della nave o
del suo proprietario;
o) la proprieta' contestata di una nave;
p) la comproprieta' contestata di una nave o il suo possesso o il
suo esercizio, o i diritti di servizio di una nave in comproprieta';
q) qualsiasi ipoteca marittima e qualsiasi diritto di garanzia.
2. Per "sequestro" si intende l'immobilizzazione di una nave con
l'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente per garantire
un credito marittimo; ma non il sequestro di una nave per
l'esecuzione di un titolo.
3. Per "persona" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica,
societa' di persone o di capitali nonche' gli Stati, le
Amministrazioni e gli enti pubblici.
4. Per "Attore" si intende una persona che invoca a suo favore
l'esistenza di un credito marittimo.