Articolo 2
- Bis
Articolo 2
- Bis
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Testo in vigore dal 26 marzo 2015
Art. 2 - bis
(Garanzia dello Stato)
Il Tesoro dello Stato puo' garantire in tutto o in parte i debiti
che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con
istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e
per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed
attrezzature industriali.
L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del
precedente comma non puo' eccedere, per il totale delle imprese
garantite, i ((cinquecentocinquanta milioni di euro)).
Le condizioni e modalita' della prestazione delle garanzie saranno
disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera
del CIPI.
Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, da classificarsi
tra le spese di carattere obbligatorio.