La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni
1. La presente legge si applica alle operazioni di
cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco
se si tratta di una pluralita' di crediti, quando ricorrono i
seguenti requisiti:
a) il cessionario sia una societa' prevista dall'articolo 3;
b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano
destinate in via esclusiva, dalla societa' cessionaria, al
soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla
stessa o da altra societa', per finanziare l'acquisto di tali
crediti, nonche' al pagamento dei costi dell'operazione.
1-bis. La presente legge si applica altresi' alle operazioni di
cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto
di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie,
esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli
ibridi e convertibili, da parte della societa' ((di
cartolarizzazione)). Nel caso di operazioni realizzate mediante
sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai debitori ceduti si
intendono riferiti alla societa' emittente i titoli. ((Nel caso in
cui i titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione siano
destinati a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i
titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una societa' di
cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga all'articolo
2483, secondo comma, del codice civile e il requisito della
quotazione previsto dall'articolo 2412 del medesimo codice si
considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di
quotazione dei soli titoli emessi dalla societa' di
cartolarizzazione)).
1-ter. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3
possono ((, anche contestualmente e in aggiunta alle operazioni
realizzate con le modalita' di cui ai commi 1 e 1-bis del presente
articolo,)) concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi
((dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un totale di
bilancio inferiore a 2 milioni di euro)), nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o
da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, i quali possono svolgere altresi' i compiti
indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c);
b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei
finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come
definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a)
trattenga un significativo interesse economico nell'operazione, nel
rispetto delle modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione
della Banca d'Italia.
2. Nella presente legge si intende per "testo unico bancario" il
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia.